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CODICE DOGANALE |
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(vedere) DOGANA E COMMERCIO ESTERO: http://www.mapilex.it/dogana/temi.htm |
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Indice sistematico e testo Indice alfabetico [*] |
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TITOLO I <DISPOSIZIONI GENERALI CAPO 1 <Campo di applicazione della
normativa doganale, ruolo delle dogane e definizioni ARTICOLO 1 <Oggetto e campo di applicazione 1. Il presente regolamento istituisce il codice
doganale comunitario, di seguito denominato "il codice", che
stabilisce le norme e le procedure di carattere generale applicabili alle
merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o ne escono. Fatte salve la normativa e le convenzioni
internazionali e la normativa comunitaria vigente in altri settori, il codice
si applica in modo uniforme nell'intero territorio doganale della Comunità. 2. Alcune disposizioni della normativa doganale possono
applicarsi al di fuori del territorio doganale della Comunità nel quadro di
normative specifiche o di convenzioni internazionali. 3. Talune disposizioni della normativa doganale,
incluse le semplificazioni ivi previste, si applicano agli scambi di merci
tra parti del territorio doganale della Comunità cui si applicano le
disposizioni della direttiva 2006/112/CE e parti di tale territorio cui tali
disposizioni non si applicano, o agli scambi tra parti di tale territorio cui
tali disposizioni non si applicano. Le misure intese a modificare elementi non essenziali
del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono le disposizioni di
cui al primo comma e formalità semplificate per la loro attuazione, sono
adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui
all'articolo 184, paragrafo 4. Tali misure tengono anche conto delle
circostanze particolari attinenti agli scambi di merci che interessano un
solo Stato membro. ARTICOLO 2 <Ruolo delle autorità doganali Le autorità doganali hanno la responsabilità primaria
della supervisione degli scambi internazionali della Comunità in modo da
contribuire al commercio leale e libero, all'attuazione degli aspetti esterni
del mercato interno, della politica commerciale comune e delle altre
politiche comunitarie comuni riguardanti il commercio e alla sicurezza
dell'intera catena logistica. Le autorità doganali mettono in atto misure
intese in particolare ai seguenti obiettivi: a) tutelare gli interessi finanziari della Comunità e
dei suoi Stati membri; b) tutelare la Comunità dal commercio sleale e illegale
sostenendo nel contempo le attività commerciali legittime; c) garantire la sicurezza della Comunità e dei suoi
residenti nonché la tutela dell'ambiente, ove necessario in stretta
cooperazione con altre autorità; d) mantenere un equilibrio adeguato fra i controlli
doganali e l'agevolazione degli scambi legittimi. ARTICOLO 3 <Territorio doganale 1. Il territorio doganale della Comunità comprende i seguenti
territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio
aereo: - il territorio del Regno del Belgio, - il territorio della Repubblica di Bulgaria, - il territorio della Repubblica ceca, - il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione
delle isole Færøer e della Groenlandia, - il territorio della Repubblica federale di Germania,
ad eccezione dell'isola di Heligoland e del territorio di Büsingen (trattato
del 23 novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione
elvetica), - il territorio della Repubblica di Estonia, - il territorio dell'Irlanda, - il territorio della Repubblica ellenica, - il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di
Ceuta e Melilla, - il territorio della Repubblica francese, fatta
eccezione per la Nuova Caledonia, Mayotte, Saint-Pierre e Miquelon, le isole
Wallis e Futuna, la Polinesia francese e i territori australi e antartici
francesi, - il territorio della Repubblica italiana, ad eccezione
dei comuni di Livigno e Campione d'Italia e delle acque nazionali del Lago di
Lugano racchiuse fra la sponda e il confine politico della zona situata fra
Ponte Tresa e Porto Ceresio, - il territorio della Repubblica di Cipro, in
conformità alle disposizioni dell'atto di adesione del 2003, - il territorio della Repubblica di Lettonia, - il territorio della Repubblica di Lituania, - il territorio del Granducato del Lussemburgo, - il territorio della Repubblica di Ungheria, - il territorio di Malta, - il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa, - il territorio della Repubblica d'Austria, - il territorio della Repubblica di Polonia, - il territorio della Repubblica portoghese, - il territorio della Romania, - il territorio della Repubblica di Slovenia, - il territorio della Repubblica slovacca, - il territorio della Repubblica di Finlandia, - il territorio del Regno di Svezia, - il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna ed
Irlanda del Nord, le isole Normanne e l'isola di Man. 2. I seguenti territori, compresi le acque
territoriali, le acque interne e lo spazio aereo, non facenti parte del
territorio degli Stati membri, sono considerati parte del territorio doganale
della Comunità in base alle convenzioni e ai trattati che sono ad essi
applicabili: a) FRANCIA Il territorio di Monaco quale definito nella
convenzione doganale conclusa a Parigi il 18 maggio 1963 [Journal officiel de
la République française (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese) del 27
settembre 1963, pag. 8679]; b) CIPRO Il territorio delle zone di sovranità del Regno Unito
di Akrotiri e Dhekelia quali definite nel trattato relativo all'istituzione
della Repubblica di Cipro, firmato a Nicosia il 16 agosto 1960 (United
Kingdom Treaty Series No 4 (1961) Cmnd. 1252). ARTICOLO 4 <Definizioni Ai fini del codice, si intende per: 1) "autorità doganali": le amministrazioni
doganali degli Stati membri competenti ad applicare la normativa doganale e
qualsiasi altra autorità che, ai sensi del diritto nazionale, dispone del
potere di applicare alcune norme doganali; 2) "normativa doganale": il corpus
legislativo costituito da quanto segue: a) il codice e le disposizioni adottate a livello
comunitario e, se del caso, a livello nazionale per la sua applicazione; b) la tariffa doganale comune; c) la normativa relativa alla fissazione del regime
comunitario delle franchigie doganali; d) gli accordi internazionali contenenti disposizioni
doganali, nella misura in cui siano applicabili nella Comunità; 3) "controlli doganali": atti specifici
espletati dall'autorità doganale ai fini della corretta applicazione della
normativa doganale e delle altre norme che disciplinano l'entrata, l'uscita,
il transito, il trasferimento, il deposito e l'uso finale delle merci in
circolazione tra il territorio doganale della Comunità e altri territori,
nonché la presenza e la circolazione nel territorio doganale delle merci non
comunitarie e delle merci in regime di uso finale; 4) "persona": una persona fisica, una persona
giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona
giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto comunitario o nazionale, la
capacità di agire; 5) "operatore economico": una persona che,
nel quadro delle sue attività, interviene in attività contemplate dalla
normativa doganale; 6) "rappresentante doganale": qualsiasi
persona nominata da un'altra persona affinché la rappresenti presso le
autorità doganali per l'espletamento di atti e formalità previsti dalla
normativa doganale; 7) "rischio": la probabilità che si
verifichi, in relazione all'entrata, all'uscita, al transito, al
trasferimento o all'uso finale di merci circolanti tra il territorio doganale
della Comunità e paesi o territori non facenti parte di tale territorio o in
relazione alla presenza di merci non aventi posizione doganale comunitaria,
un evento che avrebbe uno dei risultati seguenti: a) impedire la corretta applicazione di misure
comunitarie o nazionali; b) compromettere gli interessi finanziari della
Comunità e dei suoi Stati membri; c) costituire una minaccia per la sicurezza della
Comunità e dei suoi residenti, per la salute umana, animale o vegetale, per
l'ambiente o per i consumatori; 8) "formalità doganali": tutte le operazioni
che devono essere effettuate dagli interessati e dalle autorità doganali per
ottemperare alla normativa doganale; 9) "dichiarazione sommaria" (dichiarazione
sommaria di entrata e dichiarazione sommaria di uscita): l'atto con il quale,
prima o al momento del fatto, una persona informa le autorità doganali, nelle
forme e nei modi previsti, che le merci devono entrare nel territorio
doganale della Comunità o devono uscirne; 10) "dichiarazione in dogana": atto con il
quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di
vincolare le merci a un determinato regime doganale, con l'indicazione, se
del caso, dell'eventuale specifica procedura da applicare; 11) "dichiarante": la persona che presenta
una dichiarazione sommaria o una notifica di riesportazione oppure fa una
dichiarazione in dogana a nome proprio ovvero la persona in nome della quale
tale dichiarazione è fatta; 12) "regime doganale": uno dei regimi
seguenti cui possono essere vincolate le merci in conformità al codice: a) immissione in libera pratica; b) regimi speciali; c) esportazione; 13) "obbligazione doganale": l'obbligo di una
persona di corrispondere l'importo del dazio all'importazione o
all'esportazione applicabile ad una determinata merce in virtù della
normativa doganale in vigore; 14) "debitore": la persona tenuta ad
assolvere l'obbligazione doganale; 15) "dazi all'importazione": i dazi doganali
dovuti all'importazione delle merci; 16) "dazi all'esportazione": i dazi doganali
dovuti all'esportazione delle merci; 17) "posizione doganale": la posizione di una
merce come merce comunitaria o come merce non comunitaria; 18) "merci comunitarie": merci che rientrano
in una delle categorie seguenti: a) merci interamente ottenute nel territorio doganale
della Comunità, senza aggiunta di merci importate da paesi o territori non
facenti parte del territorio doganale della Comunità. Le merci interamente
ottenute nel territorio doganale della Comunità non hanno la posizione
doganale di merci comunitarie se sono ottenute da merci vincolate al regime
di transito esterno, deposito, ammissione temporanea o perfezionamento
attivo, nei casi stabiliti a norma dell'articolo 101, paragrafo 2, lettera
c); b) merci introdotte nel territorio doganale della
Comunità da paesi o territori non facenti parte di tale territorio e immesse
in libera pratica; c) merci ottenute o prodotte nel territorio doganale
della Comunità esclusivamente da merci di cui alla lettera b) oppure da merci
di cui alle lettere a) e b); 19) "merci non comunitarie": le merci diverse
da quelle di cui al punto 18) o che hanno perso la posizione doganale di
merci comunitarie; 20) "gestione del rischio": la sistematica
identificazione del rischio e l'attuazione di tutte le misure necessarie per
limitare l'esposizione ai rischi. Ciò comprende attività quali raccolta di
dati e informazioni, analisi e valutazione dei rischi, prescrizione e
adozione di misure e regolare monitoraggio ed esame di tale processo e dei
suoi risultati, sulla base di fonti e strategie internazionali, comunitarie e
nazionali; 21) "svincolo delle merci": atto con il quale
le autorità doganali mettono le merci a disposizione ai fini specificati per
il regime doganale al quale sono state vincolate; 22) "vigilanza doganale": provvedimenti
adottati in genere dalle autorità doganali per garantire l'osservanza della
normativa doganale e, se del caso, di altre disposizioni applicabili alle
merci soggette a tali provvedimenti; 23) "rimborso": la restituzione di qualsiasi
dazio all'importazione o all'esportazione che si stato pagato; 24) "sgravio": esonero dall'obbligo di pagare
dazi all'importazione o all'esportazione che non sono stati pagati; 25) "prodotti trasformati": merci vincolate a
un regime di perfezionamento che sono state sottoposte a operazioni di
perfezionamento; 26) "persona stabilita nel territorio doganale
della Comunità": a) se si tratta di una persona fisica, qualsiasi
persona che abbia la residenza abituale nel territorio doganale della
Comunità; b) se si tratta di una persona giuridica o di
un'associazione di persone, qualsiasi persona che abbia la sede statutaria,
l'amministrazione centrale o una stabile organizzazione nel territorio
doganale della Comunità; 27) "presentazione delle merci in dogana":
notifica alle autorità doganali dell'avvenuto arrivo delle merci all'ufficio
doganale o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato dalle autorità
doganali e della disponibilità di tali merci ai fini dei controlli doganali; 28) "titolare delle merci": la persona che è
proprietaria delle merci o che ha un diritto analogo di disporne o che ne ha
il controllo fisico; 29) "titolare del regime": la persona che fa
o per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana, oppure la persona
alla quale sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi di tale persona in
relazione a un regime doganale; 30) "misure di politica commerciale": misure
non tariffarie istituite, nell'ambito della politica commerciale comune,
sotto forma di disposizioni comunitarie che disciplinano gli scambi
internazionali di merci; 31) "operazioni di perfezionamento": le
operazioni seguenti: a) la lavorazione di merci, compresi il loro montaggio,
il loro assemblaggio e il loro adattamento ad altre merci; b) la trasformazione di merci; c) la distruzione di merci; d) la riparazione di merci, compresi il loro
riattamento e la loro messa a punto; e) l'utilizzazione di merci che non si ritrovano nei
prodotti trasformati, ma che ne permettono o facilitano l'ottenimento, anche
se scompaiono totalmente o parzialmente nel processo di trasformazione
(accessori per la produzione); 32) "tasso di rendimento": la quantità o la
percentuale di prodotti trasformati ottenuta dal perfezionamento di una
determinata quantità di merci vincolate a un regime di perfezionamento; 33) "messaggio": comunicazione in un formato
prestabilito contenente i dati trasmessi da una persona, ufficio o autorità
ad un altro ufficio, autorità o persona mediante tecnologie dell'informazione
e reti informatiche. CAPO 2 <Diritti
e obblighi delle
persone ai sensi della normativa doganale SEZIONE 1 <Fornitura di informazioni ARTICOLO 5 <Scambio e archiviazione dei dati 1. Tutti gli scambi di dati, documenti di
accompagnamento, decisioni e notifiche fra autorità doganali nonché fra
operatori economici e autorità doganali richiesti dalla normativa doganale e
l'archiviazione di tali dati richiesta dalla stessa normativa sono effettuati
mediante procedimenti informatici. Le misure intese a modificare elementi non essenziali
del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono eccezioni al primo
comma sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di
cui all'articolo 184, paragrafo 4. Dette misure stabiliscono i casi in cui può essere
utilizzato il supporto cartaceo o altro tipo di transazione anziché lo
scambio elettronico di dati, e le relative condizioni, tenendo conto in
particolare di quanto segue: a) possibilità di guasto temporaneo dei sistemi
informatici delle autorità doganali; b) possibilità di guasto temporaneo dei sistemi
informatici dell'operatore economico; c) convenzioni e accordi internazionali che prevedono
l'uso del supporto cartaceo; d) viaggiatori che non dispongono di accesso diretto ai
sistemi informatici e che non hanno possibilità di fornire dati
informatizzati; e) requisiti pratici per le dichiarazioni da presentare
in forma verbale o sotto forma di altro atto. 2. Se non specificamente disposto altrimenti dalla
normativa doganale, la Commissione adotta, secondo la procedura di
regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure che
stabiliscono quanto segue: a) i messaggi che gli uffici doganali si devono
scambiare, come previsto per l'applicazione della normativa doganale; b) una serie di dati e un formato comuni per i messaggi
da scambiare ai sensi della normativa doganale. I dati di cui al primo comma, lettera b) comprendono le
indicazioni necessarie per l'analisi dei rischi e per la corretta
effettuazione dei controlli doganali, se del caso secondo standard e pratiche
commerciali internazionali. ARTICOLO 6 <Protezione dei dati 1. Tutte le informazioni di natura riservata o fornite,
in via riservata, ottenute dalle autorità doganali durante l'effettuazione
dei loro compiti sono coperte dal segreto d'ufficio. Eccetto quanto stabilito
nell'articolo 26, paragrafo 2, le autorità competenti non divulgano tali
informazioni senza l'espressa autorizzazione della persona o dell'autorità
che le ha fornite. Dette informazioni possono tuttavia essere divulgate
senza autorizzazione se le autorità doganali vi sono tenute o autorizzate in
virtù delle disposizioni vigenti, segnatamente in materia di protezione dei
dati, o nel contesto di procedimenti giudiziari. 2. I dati riservati possono essere comunicati alle
autorità doganali e ad altre autorità competenti di paesi o territori non
facenti parte del territorio doganale della Comunità soltanto nel quadro di
un accordo internazionale che garantisca un livello adeguato di protezione
dei dati. 3. La divulgazione o la comunicazione delle
informazioni avviene nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia
di protezione dei dati. ARTICOLO 7 <Scambio di informazioni aggiuntive tra
autorità doganali e operatori economici 1. Le autorità doganali e gli operatori economici
possono scambiarsi informazioni non specificamente richieste ai sensi della
normativa doganale, in particolare a fini di cooperazione reciproca per
identificare e contrastare i rischi. Tale scambio può avvenire nell'ambito di
un accordo scritto e può includere l'accesso delle autorità doganali ai
sistemi informatici dell'operatore economico. 2. Se non diversamente convenuto dalle due parti, le
informazioni fornite da una parte all'altra nel quadro della cooperazione di
cui al paragrafo 1 sono riservate. ARTICOLO 8 <Fornitura di informazioni da parte delle
autorità doganali 1. Chiunque può chiedere alle autorità doganali informazioni
sull'applicazione della normativa doganale. Una richiesta in tal senso può
essere respinta qualora non si riferisca a un'attività relativa agli scambi
internazionali di merci realmente prevista. 2. Le autorità doganali mantengono un dialogo regolare
con gli operatori economici e con le altre autorità interessate dallo scambio
internazionale di merci. Esse promuovono la trasparenza mettendo a
disposizione del pubblico, con modalità gratuite ogniqualvolta ciò sia
possibile, la normativa doganale, le decisioni amministrative generali e i
moduli di domanda. Tale obiettivo può anche essere assicurato ricorrendo alla
comunicazione via Internet. ARTICOLO 9 <Fornitura di informazioni alle autorità
doganali 1. Chiunque intervenga direttamente o indirettamente
nell'espletamento delle formalità doganali o nei controlli doganali fornisce
alle autorità doganali, su loro richiesta e entro i termini specificati,
tutta la documentazione e le informazioni prescritte, nella forma
appropriata, nonché tutta l'assistenza necessaria ai fini dell'espletamento
di tali formalità o controlli. 2. La presentazione di una dichiarazione sommaria o di
una dichiarazione in dogana, di una notifica o di una domanda per ottenere
un'autorizzazione o qualsiasi altra decisione impegna la persona interessata
per quanto riguarda: a) l'esattezza e completezza delle informazioni
riportate nella dichiarazione, notifica o domanda; b) l'autenticità dei documenti presentati o resi
disponibili; c) se del caso, l'osservanza di tutti gli obblighi
relativi al vincolo delle merci in questione al regime doganale interessato o
allo svolgimento delle operazioni autorizzate. Il primo comma si applica anche alla fornitura di
qualsiasi informazione richiesta dalle autorità doganali o ad esse comunicata,
in qualsiasi altra forma. Qualora a presentare la dichiarazione, notifica o
domanda oppure a fornire le informazioni sia un rappresentante doganale della
persona interessata, anche il rappresentante doganale è tenuto ad osservare
gli obblighi di cui al primo comma. ARTICOLO 10
<Sistemi elettronici 1. Gli Stati membri collaborano con la Commissione al
fine di sviluppare, tenere aggiornati ed utilizzare sistemi elettronici per
lo scambio di informazioni tra gli uffici doganali e per la registrazione e l'aggiornamento
comune di dati per quanto riguarda in particolare: a) gli operatori economici direttamente o
indirettamente interessati dall'espletamento delle formalità doganali; b) le domande e autorizzazioni riguardanti il regime
doganale o lo status di operatore economico autorizzato; c) le domande e decisioni speciali accordate a norma
dell'articolo 20; d) la gestione comune del rischio di cui all'articolo
25. 2. Le misure intese a modificare elementi non
essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono quanto
segue: a) la forma e il contenuto standard dei dati da
registrare; b) l'aggiornamento di tali dati da parte delle autorità
doganali degli Stati membri; c) le norme relative all'accesso a tali dati da parte: i) degli operatori economici, ii) delle altre autorità competenti, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione
con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4. SEZIONE 2 <Rappresentanza doganale ARTICOLO 11
<Rappresentante doganale 1. Chiunque può nominare un rappresentante doganale. Siffatta rappresentanza può essere diretta, se il
rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un'altra persona,
oppure indiretta, se il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per
conto di un'altra persona. Il rappresentante doganale è stabilito nel territorio
doganale della Comunità. 2. Gli Stati membri possono definire, in conformità al
diritto comunitario, le condizioni alle quali un rappresentante doganale può
prestare servizi nello Stato membro in cui è stabilito. Tuttavia, fatta salva
l'applicazione di criteri meno severi da parte dello Stato membro
interessato, il rappresentante doganale che soddisfa i criteri di cui
all'articolo 14, lettere da a) a d) è abilitato a prestare i servizi in questione
in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito. 3. Le misure intese a modificare elementi non
essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono in
particolare quanto segue: a) le condizioni alle quali sono ammesse deroghe all'obbligo
di cui al paragrafo 1, terzo comma; b) le condizioni alle quali può essere conferita e
provata l'abilitazione di cui al paragrafo 2; c) qualsiasi altra misura di applicazione del presente
articolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione
con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4. ARTICOLO 12
<Potere di rappresentanza 1. Nei rapporti con le autorità doganali, il
rappresentante doganale dichiara di agire per conto della persona
rappresentata e precisa se la rappresentanza è diretta o indiretta. La persona che non dichiara di agire in veste di
rappresentante doganale o che dichiara di agire in veste di rappresentante
doganale senza disporre del potere di rappresentanza è considerata agire in
nome proprio e per proprio conto. 2. Le autorità doganali possono imporre a qualsiasi
persona che dichiara di agire in veste di rappresentante doganale di fornire
le prove della delega conferitale dalla persona rappresentata. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del
presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono eccezioni al primo comma
sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui
all'articolo 184, paragrafo 4. SEZIONE 3 <Operatore economico autorizzato ARTICOLO 13
<Domanda e autorizzazione 1. L'operatore economico che è stabilito nel territorio
doganale della Comunità e che soddisfa le condizioni di cui agli articoli 14
e 15 può richiedere lo status di operatore economico autorizzato. Le autorità doganali, se necessario previa
consultazione con altre autorità competenti, concedono tale status, che è
soggetto a monitoraggio costante. 2. Lo status di operatore economico autorizzato consta
di due tipi di autorizzazione in base alla quale si avranno un operatore
economico autorizzato nel settore della "semplificazione doganale"
ed un operatore economico autorizzato nel settore della
"sicurezza". Il primo tipo di autorizzazione consente agli operatori
economici di beneficiare di alcune semplificazioni previste ai sensi della normativa
doganale. Il secondo tipo di autorizzazione conferisce al titolare il diritto
di ottenere agevolazioni attinenti alla sicurezza. I due tipi di autorizzazione sono cumulabili. 3. Lo status di operatore economico autorizzato è
riconosciuto, fatti salvi gli articoli 14 e 15, dalle autorità doganali di
tutti gli Stati membri, senza pregiudizio dei controlli doganali. 4. Le autorità doganali, sulla base del riconoscimento
dello status di operatore economico autorizzato e a condizione che siano
soddisfatti i requisiti relativi ad un determinato tipo di semplificazione
previsto dalla normativa doganale, autorizzano l'operatore ad avvalersi di
detta semplificazione. 5. Lo status di operatore economico autorizzato può
essere sospeso o revocato in conformità alle condizioni stabilite a norma
dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera g). 6. L'operatore economico autorizzato notifica alle
autorità doganali tutti i fattori sorti dopo la concessione dello status che
ne possano influenzare il proseguimento o il contenuto. ARTICOLO 14
<Concessione dello status I criteri per la concessione dello status di operatore
economico autorizzato sono i seguenti: a) una comprovata osservanza degli obblighi doganali e
fiscali; b) un sistema soddisfacente di gestione delle scritture
commerciali, e se del caso di quelle relative ai trasporti, che consenta
adeguati controlli doganali; c) una comprovata solvibilità; d) a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, se un
operatore economico autorizzato intende beneficiare delle semplificazioni
previste ai sensi della normativa doganale, deve dimostrare l'esistenza di
standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente
connesse all'attività svolta; e) a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, se un
operatore economico autorizzato intende beneficiare delle agevolazioni
riguardanti i controlli doganali in materia di sicurezza, deve dimostrare
l'esistenza di adeguati standard di sicurezza. ARTICOLO 15
<Misure di attuazione 1. Le misure intese a modificare elementi non essenziali
del presente regolamento, integrandolo, fissano le norme per i casi sotto
elencati: a) la concessione dello status di operatore economico
autorizzato; b) i casi in cui effettuare il riesame dello status di
operatore economico autorizzato; c) la concessione delle autorizzazioni per l'uso di
semplificazioni da parte degli operatori economici autorizzati; d) l'identificazione dell'autorità doganale competente
per la concessione dello status e delle autorizzazioni di cui sopra; e) il tipo e la portata delle agevolazioni che possono
essere concesse agli operatori economici autorizzati riguardo ai controlli
doganali in materia di sicurezza; f) la consultazione e l'informazione con le altre
autorità doganali; g) le condizioni alle quali lo status di operatore
economico autorizzato può essere sospeso o revocato; h) le condizioni secondo le quali si può derogare
all'obbligo dello stabilimento nel territorio doganale della Comunità per
determinate categorie di operatori economici autorizzati, tenuto conto, in
particolare, degli accordi internazionali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione
con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4. 2. Dette misure tengono conto dei seguenti aspetti: a) le norme adottate ai sensi dell'articolo 25,
paragrafo 3; b) l'intervento a titolo professionale nelle attività
contemplate dalla normativa doganale; c) standard pratici di competenza o qualifiche
professionali direttamente connesse all'attività svolta; d) il possesso, da parte dell'operatore economico, di
certificati riconosciuti a livello internazionale, rilasciati in base a
pertinenti convenzioni internazionali. SEZIONE 4 <Decisioni riguardanti l'applicazione
della normativa doganale ARTICOLO 16
<Disposizioni generali 1. Chiunque chieda alle autorità doganali di prendere
una decisione riguardante l'applicazione della normativa doganale fornisce
loro tutte le informazioni da esse richieste per poter decidere. Una decisione può anche essere chiesta da più persone e
presa nei confronti di più persone, alle condizioni stabilite dalla normativa
doganale. 2. Salvo se altrimenti disposto dalla normativa
doganale, la decisione di cui al paragrafo 1 è presa e notificata al
richiedente al più presto e, comunque, entro quattro mesi dalla data in cui
le autorità doganali hanno ricevuto tutte le informazioni da esse richieste
per poter decidere. Tuttavia, se si trovano nell'impossibilità di
rispettare il suddetto termine, prima che questo scada le autorità doganali
ne informano il richiedente, indicando i motivi di tale impossibilità e
l'ulteriore periodo di tempo che ritengono necessario per decidere sulla
richiesta. 3. Salvo se altrimenti specificato dalla decisione o
dalla normativa doganale, la decisione ha efficacia a decorrere dalla data in
cui il richiedente la riceve o si ritiene l'abbia ricevuta. Ad eccezione dei
casi previsti dall'articolo 24, paragrafo 2, le decisioni adottate sono
applicabili dalle autorità doganali a decorrere da tale data. 4. Prima di prendere una decisione che abbia
conseguenze sfavorevoli per la persona o le persone a cui è destinata, le
autorità doganali comunicano le motivazioni su cui intendono basare la
decisione alla persona o persone interessate, cui è data la possibilità di
esprimere il proprio punto di vista, entro un dato termine a decorrere dalla
data della comunicazione. Dopo la scadenza di detto termine, la decisione,
motivata, è notificata nella debita forma alla persona interessata. La
decisione menziona il diritto di ricorso di cui all'articolo 23. 5. Le misure intese a modificare elementi non
essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono quanto
segue: a) i casi in cui non si applica il paragrafo 4, primo
comma e le relative condizioni; b) il termine di cui al paragrafo 4, primo comma, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione
con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4. 6. Fatte salve le disposizioni stabilite in altri
settori che specificano in quali casi e a quali condizioni le decisioni non
hanno effetto o sono nulle, le autorità doganali che hanno emesso una
decisione possono annullarla, modificarla o revocarla in ogni momento se essa
non è conforme alla normativa doganale. 7. Fatta eccezione per i casi in cui un'autorità
doganale agisce in qualità di autorità giudiziaria, i paragrafi 3, 4 e 6 del
presente articolo e gli articoli 17, 18 e 19 si applicano anche alle
decisioni prese dalle autorità doganali senza preventiva richiesta della
persona interessata, in particolare alla notifica di un'obbligazione doganale
come previsto nell'articolo 67, paragrafo 3. ARTICOLO 17
<Validità delle decisioni a livello comunitario Salvo se diversamente richiesto o specificato, le
decisioni prese dalle autorità doganali in base o in relazione
all'applicazione della normativa doganale sono valide nell'intero territorio
doganale della Comunità. ARTICOLO 18
<Annullamento di decisioni favorevoli 1. Le autorità doganali annullano una decisione
favorevole al suo destinatario se ricorrono tutte le condizioni seguenti: a) la decisione è stata emessa sulla base di
informazioni inesatte o incomplete; b) il richiedente sapeva o avrebbe dovuto
ragionevolmente sapere che le informazioni erano inesatte o incomplete; c) se le informazioni fossero state esatte e complete,
la decisione sarebbe stata diversa. 2. L'annullamento della decisione è notificato al suo
destinatario. 3. Se non altrimenti specificato nella decisione in
conformità alla normativa doganale, gli effetti dell'annullamento decorrono
dalla data da cui decorrevano gli effetti della decisione iniziale. 4. La Commissione può adottare, secondo la procedura di
gestione di cui all'articolo 184, paragrafo 3, misure di applicazione del
presente articolo, in particolare per le decisioni destinate a più persone. ARTICOLO 19
<Revoca e modifica di decisioni favorevoli 1. Una decisione favorevole è revocata o modificata se,
in casi diversi da quelli di cui all'articolo 18, non erano o non sono più
soddisfatte una o più delle condizioni stabilite per la sua emissione. 2. Salvo se diversamente specificato nella normativa
doganale, una decisione favorevole destinata a più persone può essere
revocata soltanto nei confronti di una persona che non rispetta un obbligo da
essa imposto. 3. La revoca o la modifica della decisione è notificata
al suo destinatario. 4. Alla revoca o modifica della decisione si applica
l'articolo 16, paragrafo 3. Tuttavia, in casi eccezionali in cui gli interessi
legittimi del destinatario della decisione lo richiedano, le autorità
doganali possono rinviare ad altra data la decorrenza degli effetti della
revoca o modifica. 5. La Commissione può adottare, secondo la procedura di
gestione di cui all'articolo 184, paragrafo 3, misure di applicazione del
presente articolo, in particolare per le decisioni destinate a più persone. ARTICOLO 20
<Decisioni relative alle informazioni vincolanti 1. Le autorità doganali emettono, su richiesta formale,
decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti, di seguito
denominate "decisioni ITV" o decisioni relative a informazioni
vincolanti in materia di origine, di seguito denominate "decisioni
IVO". Tale richiesta è respinta in uno qualsiasi dei seguenti
casi: a) qualora sia fatta o sia già stata fatta, presso lo
stesso o un altro ufficio doganale, dal o per conto del destinatario di una
decisione relativa alle stesse merci e, con riferimento alle decisioni IVO,
alle stesse condizioni che determinano l'acquisizione dell'origine; b) qualora la richiesta non si riferisca a un qualsiasi
uso previsto della decisione ITV o IVO o a un qualsiasi uso previsto di una
procedura doganale. 2. Le decisioni ITV o IVO sono vincolanti soltanto per
quanto riguarda la classificazione tariffaria o la determinazione
dell'origine delle merci. Tali decisioni obbligano le autorità doganali, nei
confronti del destinatario della decisione, soltanto in relazione alle merci
per le quali le formalità doganali sono espletate dopo la data a decorrere
dalla quale la decisione ha efficacia. Le decisioni obbligano il destinatario della decisione,
nei confronti delle autorità doganali, soltanto a decorrere dalla data in cui
riceve o si ritiene che abbia ricevuto notifica della decisione. 3. Le decisioni ITV o IVO sono valide per un periodo di
tre anni a decorrere dalla data dalla quale le stesse hanno efficacia. 4. Per l'applicazione di una decisione ITV o IVO nel
contesto di un particolare regime doganale, il destinatario della decisione
deve essere in grado di provare quanto segue: a) nel caso di una decisione ITV, che le merci
dichiarate corrispondono sotto tutti gli aspetti a quelle descritte nella
decisione; b) nel caso di una decisione IVO, che le merci in
questione e le circostanze che determinano l'acquisizione dell'origine
corrispondono sotto tutti gli aspetti alle merci e alle circostanze descritte
nella decisione. 5. In deroga all'articolo 16, paragrafo 6, e
all'articolo 18, le decisioni ITV o IVO vengono annullate se si basano su
informazioni inesatte o incomplete comunicate dai richiedenti. 6. Le decisioni ITV o IVO vengono revocate a norma
dell'articolo 16, paragrafo 6, e dell'articolo 19. Esse non possono essere modificate. 7. La Commissione adotta, secondo la procedura di
regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure per
l'applicazione dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo. 8. Fatto salvo l'articolo 19, le misure intese a
modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo,
che stabiliscono quanto segue: a) le condizioni alle quali e il momento in cui la
decisione ITV o IVO cessa di essere valida; b) le condizioni alle quali e il periodo di tempo per
il quale una decisione di cui alla lettera a) può ancora essere utilizzata in
relazione a contratti giuridicamente vincolanti basati sulla decisione e
conclusi prima della scadenza della sua validità; c) le condizioni alle quali la Commissione può emettere
decisioni volte a richiedere agli Stati membri di revocare o modificare una
decisione relativa a informazioni vincolanti e che fornisce un'informazione
vincolante diversa rispetto ad altre decisioni sullo stesso argomento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione
con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4. 9. Le misure intese a modificare elementi non
essenziali del presente regolamento, integrandolo, le quali stabiliscono le
condizioni alle quali altre decisioni relative a informazioni vincolanti
devono essere emesse sono adottate secondo la procedura di regolamentazione
con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4. SEZIONE 5 <Sanzioni ARTICOLO 21
<Applicazione di sanzioni 1. Ciascuno Stato membro prevede sanzioni applicabili
in caso di violazione della normativa doganale comunitaria. Tali sanzioni
devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 2. In caso di applicazione di sanzioni amministrative,
esse possono avere tra l'altro la forma di: a) un onere pecuniario imposto dalle autorità doganali,
se del caso anche applicato in sostituzione di una sanzione penale; b) revoca, sospensione o modifica di qualsiasi
autorizzazione posseduta dall'interessato. 3. Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro
sei mesi dalla data di applicazione del presente articolo, come stabilito a
norma dell'articolo 188, paragrafo 2, le disposizioni nazionali vigenti di
cui al paragrafo 1 e le notificano senza indugio ogni eventuale successiva
modifica delle stesse. SEZIONE 6
<Ricorsi ARTICOLO 22
<Decisioni prese da un'autorità giudiziaria Gli articoli 23 e 24 non si applicano ai ricorsi
presentati a scopo di annullamento, revoca o modifica di una decisione in
materia di applicazione della normativa doganale presa da un'autorità
giudiziaria o da autorità doganali che agiscono in veste di autorità
giudiziarie. ARTICOLO 23
<Diritto di ricorso 1. Qualsiasi persona ha il diritto di proporre ricorso
avverso una decisione in materia di applicazione della normativa doganale
presa dalle autorità doganali che la riguardi direttamente e individualmente. È parimenti legittimata a proporre ricorso la persona
che ha chiesto alle autorità doganali una decisione e non l'ha ottenuta entro
i termini di cui all'articolo 16, paragrafo 2. 2. Il ricorso può essere esperito in almeno due fasi: a) in una prima fase, dinanzi alle autorità doganali o
a un'autorità giudiziaria o ad altro organo designato a tale scopo dagli
Stati membri; b) in una seconda fase, dinanzi a un organo superiore
indipendente, che può essere un'autorità giudiziaria o un organo
specializzato equivalente, in conformità alle disposizioni vigenti negli
Stati membri. 3. Il ricorso deve essere presentato nello Stato membro
in cui la decisione è stata presa o chiesta. 4. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di
ricorso consenta una rapida conferma o correzione delle decisioni prese dalle
autorità doganali. ARTICOLO 24
<Sospensione dell'applicazione 1. La presentazione di un ricorso non sospende
l'applicazione della decisione contestata. 2. Le autorità doganali sospendono tuttavia,
interamente o in parte, l'applicazione di tale decisione quando hanno fondati
motivi di ritenere che la decisione contestata sia incompatibile con la
normativa doganale o che vi sia da temere un danno irreparabile per
l'interessato. 3. Nei casi in cui al paragrafo 2, quando la decisione
contestata ha per effetto l'obbligo di pagare dazi all'importazione o dazi
all'esportazione, la sospensione di tale decisione è subordinata alla
costituzione di una garanzia, a meno che sia accertato, sulla base di una
valutazione documentata, che tale garanzia può provocare al debitore gravi
difficoltà di carattere economico o sociale. La Commissione può adottare, secondo la procedura di
regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure per
l'applicazione del primo comma del presente paragrafo. SEZIONE 7 <Controllo delle merci ARTICOLO 25
<Controlli doganali 1. Le autorità doganali possono effettuare tutti i
controlli doganali che ritengono necessari. Tali controlli doganali possono consistere, in
particolare, nella visita delle merci, nel prelievo di campioni, nella
verifica dei dati delle dichiarazioni e dell'esistenza e autenticità di
documenti, nell'esame della contabilità degli operatori economici e di altre
scritture, nel controllo dei mezzi di trasporto, nonché nel controllo del
bagaglio e di altre merci che le persone portano con sé o su di sé e nello svolgimento
di indagini ufficiali e altri atti simili. 2. I controlli doganali diversi dai controlli casuali
si basano principalmente sull'analisi dei rischi effettuata mediante
procedimenti informatici al fine di identificare e valutare i rischi e di
mettere a punto le contromisure necessarie, sulla base di criteri elaborati a
livello nazionale, comunitario e, se del caso, internazionale. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione,
sviluppano, mantengono e utilizzano un quadro comune in materia di gestione
del rischio, basato sullo scambio di informazioni e analisi attinenti ai
rischi tra le amministrazioni doganali, che stabilisce, tra l'altro, criteri
comuni per la valutazione del rischio, misure di controllo e settori di
controllo prioritari. I controlli basati su tali informazioni e criteri sono
effettuati senza pregiudizio degli altri controlli effettuati in conformità
ai paragrafi 1 e 2 o alle altre disposizioni in vigore. 3. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, la
Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui
all'articolo 184, paragrafo 2, misure di applicazione che stabiliscono: a) un quadro comune in materia di gestione del rischio; b) criteri comuni e settori di controllo prioritari; c) le informazioni e analisi attinenti ai rischi da
scambiare tra le amministrazioni doganali. ARTICOLO 26
<Collaborazione fra autorità 1. Qualora, relativamente alle stesse merci, debbano
essere effettuati controlli diversi dai controlli doganali da autorità competenti
che non siano le autorità doganali, le autorità doganali si impegnano, in
stretta collaborazione con le altre autorità, di far effettuare tali
controlli, ogniqualvolta sia possibile, contemporaneamente e nello stesso
luogo in cui si effettuano i controlli doganali (sportello unico); a tal
fine, le autorità doganali svolgono il ruolo di coordinamento. 2. Nel quadro dei controlli di cui alla presente
sezione, le autorità doganali e altre autorità competenti possono, se è
necessario al fine di minimizzare i rischi e di lottare contro le frodi,
scambiarsi tra loro e con la Commissione i dati ottenuti nel contesto
dell'entrata, dell'uscita, del transito, del trasferimento, del deposito e
dell'uso finale di merci, compreso il traffico postale, in circolazione fra
il territorio doganale della Comunità e altri territori, nel contesto della
presenza e della circolazione nel territorio doganale di merci non
comunitarie e di merci in regime di uso finale, e i risultati dei controlli
effettuati. Le autorità doganali e la Commissione possono inoltre scambiarsi
tra loro tali dati allo scopo di assicurare un'applicazione uniforme della
normativa doganale comunitaria. ARTICOLO 27
<Controllo a posteriori Dopo aver svincolato le merci, le autorità doganali,
per accertare l'esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione
sommaria o nella dichiarazione in dogana, possono controllare i documenti e i
dati riguardanti le operazioni relative alle merci in questione o le
precedenti e successive operazioni commerciali relative alle stesse merci. Le
medesime autorità possono procedere anche alla visita delle merci e/o al
prelievo di campioni quando ne hanno ancora la possibilità. Tali controlli possono essere effettuati presso il
titolare delle merci o il suo rappresentante, presso qualsiasi altra persona
direttamente o indirettamente interessata dalle predette operazioni a causa
della sua attività professionale o presso qualsiasi altra persona che
possieda, per le stesse ragioni, tali documenti e dati. ARTICOLO 28
<Voli e traversate marittime intracomunitari 1. Controlli e formalità doganali si applicano ai
bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli
intracomunitari o che effettuano una traversata marittima intracomunitaria
solo qualora tali controlli o formalità siano previsti dalla normativa
doganale. 2. Il paragrafo 1 si applica senza pregiudizio: a) dei controlli di sicurezza; b) dei controlli connessi con i divieti o le
restrizioni. 3. La Commissione, secondo la procedura di regolamentazione
di cui all'articolo 184, paragrafo 2, adotta misure per l'applicazione del
presente articolo stabilendo i casi e le condizioni in cui controlli e
formalità doganali si applicano: a) ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle
persone che: i) prendono un volo in un aeromobile proveniente da un
aeroporto non comunitario che, dopo uno scalo in un aeroporto comunitario,
continua verso un altro aeroporto comunitario; ii) prendono un volo in un aeromobile che fa scalo in
un aeroporto comunitario prima di continuare verso un aeroporto non
comunitario; iii) utilizzano un servizio marittimo fornito dalla
stessa nave e comprendente tratte successive in partenza da un porto non
comunitario o con scalo o approdo finale in un porto non comunitario; iv) sono a bordo di imbarcazioni da diporto o di
aeromobili da turismo o d'affari; b) ai bagagli a mano e ai bagagli registrati: i) che arrivano a un aeroporto comunitario a bordo di
un aeromobile proveniente da un aeroporto non comunitario e sono trasferiti
in detto aeroporto comunitario su un altro aeromobile che prosegue con un
volo intracomunitario; ii) che sono caricati in un aeroporto comunitario su un
aeromobile che prosegue con un volo intracomunitario per il trasferimento in
un altro aeroporto comunitario su un aeromobile la cui destinazione è un
aeroporto non comunitario. SEZIONE 8 <Conservazione di documenti e di altre
informazioni; oneri e costi ARTICOLO 29
<Conservazione di documenti e di altre informazioni 1. Ai fini dei controlli doganali la persona
interessata conserva i documenti e le informazioni di cui all'articolo 9,
paragrafo 1, per almeno tre anni civili, su qualsiasi supporto accessibile
alle autorità doganali e per esse accettabile. Quando si tratta di merci immesse in libera pratica in
circostanze diverse da quelle di cui al terzo comma o di merci dichiarate per
l'esportazione, tale periodo decorre dalla fine dell'anno nel corso del quale
sono state accettate le dichiarazioni in dogana di immissione in libera
pratica o di esportazione. Quando si tratta di merci immesse in libera pratica in
esenzione da dazio o a dazio all'importazione ridotto a causa del loro uso
finale, tale periodo decorre dalla fine dell'anno nel corso del quale è
cessato il loro assoggettamento alla vigilanza doganale. Quando si tratta di merci vincolate ad un altro regime
doganale, tale periodo decorre dalla fine dell'anno nel corso del quale il
regime doganale in questione si è concluso. 2. Fatto salvo l'articolo 68, paragrafo 4, quando da un
controllo doganale in merito a un'obbligazione doganale emerge la necessità
di rettificare la relativa contabilizzazione e la persona interessata ne ha
ricevuto notifica, i documenti e le informazioni sono conservati per tre anni
oltre il termine previsto dal paragrafo 1 del presente articolo. Qualora sia stato presentato ricorso o sia in corso un
procedimento giudiziario, i documenti e le informazioni devono essere
conservati per il periodo previsto nel paragrafo 1 del presente articolo
oppure fino al termine della procedura di ricorso o, se successiva, fino alla
conclusione del procedimento giudiziario. ARTICOLO 30
<Oneri e costi 1. Le autorità doganali non impongono alcun onere per
l'espletamento dei controlli doganali o di qualsiasi altro atto richiesto
dall'applicazione della normativa doganale durante gli orari ufficiali di
apertura degli uffici doganali competenti. Tuttavia, esse possono imporre oneri o recuperare costi
per determinati servizi resi, in particolare, in relazione a quanto segue: a) la presenza, ove richiesta, del personale doganale
fuori degli orari d'ufficio ufficiali o in locali diversi da quelli delle
dogane; b) analisi o perizie sulle merci e spese postali per la
restituzione di merci a un richiedente, in particolare in relazione alle decisioni
prese a norma dell'articolo 20 o alla fornitura di informazioni a norma
dell'articolo 8, paragrafo 1; c) la visita delle merci o il prelevamento di campioni
a scopi di verifica, o la distruzione delle merci, in caso di costi diversi
da quelli relativi all'impiego del personale doganale; d) misure di controllo eccezionali, quando sono
necessarie a causa della natura delle merci o di un rischio potenziale. 2. Le misure intese a modificare elementi non
essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono misure
per l'attuazione del secondo comma del paragrafo 1 sono adottate secondo la
procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184,
paragrafo 4. CAPO 3
<Conversione valutaria e termini ARTICOLO 31
<Conversione valutaria 1. Le autorità competenti pubblicano, e/o rendono
disponibile su Internet, il tasso di cambio applicabile quando la conversione
valutaria è necessaria per una delle seguenti ragioni: a) in quanto i fattori usati per determinare il valore
in dogana delle merci sono espressi in una valuta diversa da quella dello
Stato membro in cui viene determinato il valore in dogana; b) in quanto il valore dell'euro è richiesto nelle
valute nazionali al fine di determinare la classificazione tariffaria delle
merci e l'importo del dazio all'importazione e all'esportazione, comprese le
soglie di valore nella tariffa doganale comunitaria. 2. Quando la conversione valutaria è necessaria per
ragioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1, il valore dell'euro nelle valute
nazionali da applicare nel quadro della normativa doganale è fissato almeno
una volta l'anno. 3. La Commissione adotta, secondo la procedura di
regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure per
l'applicazione del presente articolo. ARTICOLO 32
<Termini 1. Se un periodo di tempo, una data o un termine sono
stabiliti dalla normativa doganale, il periodo di tempo non può essere
prolungato né ridotto e la data o il termine non possono essere prorogati o
anticipati a meno che le disposizioni in questione lo prevedano
espressamente. 2. Le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date
e ai termini di cui al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio,
del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle
date e ai termini [10], si applicano salvo i casi specificamente contemplati
dalla normativa doganale comunitaria. TITOLO II TITOLO II <PRINCIPI IN BASE AI QUALI SONO
APPLICATI I DAZI ALL'IMPORTAZIONE O ALL'ESPORTAZIONE E LE ALTRE MISURE NEL
QUADRO DEGLI SCAMBI DI MERCI CAPO 1
<Tariffa doganale comune e
classificazione tariffaria delle merci ARTICOLO 33
<Tariffa doganale comune 1. I dazi all'importazione e all'esportazione dovuti
sono basati sulla tariffa doganale comune. Le altre misure stabilite da disposizioni comunitarie
specifiche nel quadro degli scambi di merci sono applicate, se del caso, in
base alla classificazione tariffaria delle merci in questione. 2. La tariffa doganale comune comprende: a) la nomenclatura combinata delle merci di cui al
regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla
nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [11]; b) qualsiasi altra nomenclatura che ricalchi
interamente o in parte la nomenclatura combinata o preveda ulteriori
suddivisioni della stessa e che sia istituita da disposizioni comunitarie
specifiche per l'applicazione delle misure tariffarie nel quadro degli scambi
di merci; c) i dazi convenzionali o autonomi normali applicabili
alle merci contemplate dalla nomenclatura combinata; d) le misure tariffarie preferenziali contenute in
accordi che la Comunità ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti
parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali paesi o territori; e) le misure tariffarie preferenziali adottate
unilateralmente dalla Comunità nei confronti di taluni paesi o territori non
facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali paesi o
territori; f) le misure autonome che prevedono la riduzione o
l'esenzione per i dazi su talune merci; g) il trattamento tariffario favorevole specificato per
talune merci, a causa della loro natura o del loro uso finale, nel quadro
delle misure di cui alle lettere da c) a f) o h); h) le altre misure tariffarie previste dalle normative
agricole, commerciali o da altre normative comunitarie. 3. Quando le merci interessate soddisfano le condizioni
previste nelle misure di cui al paragrafo 2, lettere da d) a g), su richiesta
del dichiarante si applicano le misure contemplate da tali disposizioni in
luogo di quelle di cui alla lettera c), dello stesso paragrafo.
L'applicazione può essere retroattiva, a condizione che siano rispettati i
termini e le condizioni stabiliti dalla pertinente misura o dal codice. 4. Quando l'applicazione delle misure di cui al
paragrafo 2, lettere da d) a g), o l'esenzione dalle misure di cui alla
lettera h), è limitata a un determinato volume di importazioni o
esportazioni, per i contingenti tariffari tale applicazione o esenzione cessa
non appena viene raggiunto il volume di importazioni o esportazioni
specificato. Per i massimali tariffari, tale applicazione cessa in
virtù di un atto giuridico della Comunità. 5. Secondo la procedura di gestione di cui all'articolo
184, paragrafo 3, la Commissione adotta misure per l'applicazione dei
paragrafi 1 e 4 del presente articolo. ARTICOLO 34
<Classificazione tariffaria delle merci 1. Per l'applicazione della tariffa doganale comune, la
"classificazione tariffaria" delle merci consiste nel determinare
una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata in
cui le merci in questione devono essere classificate. 2. Per l'applicazione delle misure non tariffarie, la
"classificazione tariffaria" delle merci consiste nel determinare
una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata, o
di qualsiasi altra nomenclatura che sia istituita da disposizioni comunitarie
e che ricalchi interamente o in parte la nomenclatura combinata o preveda
ulteriori suddivisioni della stessa, in cui le merci in questione devono
essere classificate. 3. La sottovoce o ulteriore suddivisione determinata a
norma dei paragrafi 1 e 2 è utilizzata ai fini dell'applicazione delle misure
connesse a tale sottovoce. CAPO 2 <Origine delle merci SEZIONE 1 <Origine non preferenziale ARTICOLO 35
<Campo di applicazione Gli articoli 36, 37 e 38 stabiliscono le norme per la
determinazione dell'origine non preferenziale delle merci ai fini
dell'applicazione: a) della tariffa doganale comune, escluse le misure di
cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettere d) ed e); b) delle misure, diverse da quelle tariffarie,
stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di
merci; c) delle altre misure comunitarie relative all'origine
delle merci. ARTICOLO 36
<Acquisizione dell'origine 1. Le merci interamente ottenute in un unico paese o
territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio. 2. Le merci alla cui produzione hanno contribuito due o
più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in
cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale. ARTICOLO 37
<Prova dell'origine 1. Se nella dichiarazione in dogana è indicata
un'origine ai sensi della normativa doganale, le autorità doganali possono
richiedere al dichiarante di provare l'origine delle merci. 2. Se la prova dell'origine delle merci è fornita ai
sensi della normativa doganale o di un'altra normativa comunitaria specifica,
le autorità doganali possono richiedere, in caso di ragionevoli dubbi, qualsiasi
altra prova complementare necessaria per accertarsi che l'indicazione
dell'origine sia conforme alle norme stabilite dalla normativa comunitaria
pertinente. 3. Un documento che prova l'origine può essere
rilasciato nella Comunità se lo richiedono le esigenze del commercio. ARTICOLO 38
<Misure di applicazione La Commissione adotta, secondo la procedura di
regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure per
l'applicazione degli articoli 36 e 37. SEZIONE 2 <Origine preferenziale ARTICOLO 39
<Origine preferenziale delle merci 1. Per beneficiare delle misure di cui all'articolo 33,
paragrafo 2, lettere d) o e), o delle misure preferenziali non tariffarie, le
merci devono rispettare le norme sull'origine preferenziale di cui ai paragrafi
da 2 a 5 del presente articolo. 2. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali
contenute in accordi che la Comunità ha concluso con alcuni paesi o territori
non facenti parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali paesi o
territori, le norme sull'origine preferenziale sono stabilite da tali
accordi. 3. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali
adottate unilateralmente dalla Comunità nei confronti di alcuni paesi o
territori non facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali
paesi o territori, diversi da quelli di cui al paragrafo 5, la Commissione
adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184,
paragrafo 2, misure che stabiliscono le norme sull'origine preferenziale. 4. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali
applicabili agli scambi commerciali tra il territorio doganale della Comunità
e Ceuta e Melilla, contenute nel protocollo n. 2 dell'atto di adesione del
1985, le norme sull'origine preferenziale sono adottate ai sensi
dell'articolo 9 di tale protocollo. 5. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali
contenute in accordi preferenziali a favore dei paesi e territori d'oltremare
associati alla Comunità, le norme sull'origine preferenziale sono adottate ai
sensi dell'articolo187 del trattato. 6. La Commissione adotta, secondo la procedura di
regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, le misure necessarie
all'applicazione delle norme di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente
articolo. CAPO 3 <Valore in dogana delle merci ARTICOLO 40
<Campo di applicazione Il valore in dogana delle merci ai fini
dell'applicazione della tariffa doganale comune e delle misure non tariffarie
stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di
merci è determinato a norma degli articoli da 41 a 43. ARTICOLO 41
<Metodo di determinazione del valore in dogana basato sul valore di
transazione 1. La base primaria per il valore in dogana delle merci
è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare
per le merci quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio
doganale della Comunità, eventualmente adeguato in conformità alle misure
adottate a norma dell'articolo 43. 2. Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il
pagamento totale che è stato o deve essere effettuato dal compratore nei
confronti del venditore, o dal compratore a una terza parte, o a beneficio di
quest'ultimo, per le merci importate, e comprende tutti i pagamenti che sono
stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci
importate. 3. Il valore di transazione si applica purché siano
soddisfatte le condizioni seguenti: a) non esistano restrizioni per la cessione o per
l'utilizzazione delle merci da parte del compratore, oltre a una qualsiasi
delle seguenti: i) restrizioni imposte o richieste dalla legge o dalle
autorità pubbliche nella Comunità; ii) limitazioni dell'area geografica nella quale le
merci possono essere rivendute; iii) restrizioni che non intaccano sostanzialmente il
valore in dogana delle merci; b) la vendita o il prezzo non siano subordinati a
condizioni o prestazioni per le quali non possa essere determinato un valore
in relazione alle merci da valutare; c) nessuna parte dei proventi di qualsiasi rivendita,
cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore
ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa
essere operato un appropriato adeguamento in conformità alle misure adottate
a norma dell'articolo 43; d) il compratore e il venditore non siano collegati o
la relazione non abbia influenzato il prezzo. ARTICOLO 42
<Metodi secondari di determinazione del valore in dogana 1. Quando il valore in dogana delle merci non può
essere determinato a norma dell'articolo 41, si prendono in considerazione,
nell'ordine, le lettere da a) a d) del paragrafo 2 del presente articolo,
fino alla prima di queste lettere che consente di determinarlo. L'ordine di applicazione delle lettere c) e d) è
invertito se il dichiarante lo richiede. 2. Il valore in dogana, ai sensi del paragrafo 1, è: a) il valore di transazione di merci identiche, vendute
per l'esportazione verso il territorio doganale della Comunità ed esportate
nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da
valutare; b) il valore di transazione di merci similari vendute
per l'esportazione verso il territorio doganale della Comunità ed esportate
nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da
valutare; c) il valore basato sul prezzo unitario al quale le
merci importate, o merci identiche o similari importate, sono vendute nel
territorio doganale della Comunità nel quantitativo complessivo maggiore a
persone non collegate ai venditori; d) il valore calcolato. 3. Se il valore in dogana non può essere determinato a
norma del paragrafo 1, esso viene determinato, sulla base dei dati
disponibili nel territorio doganale della Comunità, mediante mezzi
ragionevoli compatibili con i principi e con le disposizioni generali: a) dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo
VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio; b) dell'articolo VII dell'accordo generale sulle
tariffe doganali e sul commercio; c) del presente capo. ARTICOLO 43
<Misure di attuazione La Commissione adotta, secondo la procedura di
regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure che
stabiliscono: a) gli elementi che, ai fini della determinazione del
valore in dogana, devono essere addizionati al prezzo effettivamente pagato o
da pagare, o che possono essere esclusi; b) gli elementi che debbono essere utilizzati per
determinare il valore calcolato; c) il metodo per la determinazione del valore in dogana
in casi specifici e relativamente a merci per cui è sorta un'obbligazione
doganale dopo l'uso di un regime speciale; d) qualsiasi ulteriore condizione, disposizione e norma
necessaria per l'applicazione degli articoli 41 e 42. TITOLO III TITOLO III <OBBLIGAZIONE DOGANALE E GARANZIE CAPO 1 <Nascita
di un'obbligazione
doganale SEZIONE 1 <Obbligazione doganale
all'importazione ARTICOLO 44
<Immissione in libera pratica e ammissione temporanea 1. Un'obbligazione doganale all'importazione sorge di
seguito al vincolo di merci non comunitarie soggette a dazi all'importazione
a uno dei regimi doganali seguenti: a) immissione in libera pratica, compreso il regime
dell'uso finale; b) ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi
all'importazione. 2. L'obbligazione doganale sorge al momento
dell'accettazione della dichiarazione in dogana. 3. Il debitore è il dichiarante. In caso di
rappresentanza indiretta è debitrice anche la persona per conto della quale è
fatta la dichiarazione in dogana. Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi
di cui al paragrafo 1 è redatta in base a dati che determinano la mancata
riscossione totale o parziale dei dazi all'importazione, la persona che ha
fornito i dati necessari per la stesura della dichiarazione ed era, o avrebbe
dovuto ragionevolmente essere, a conoscenza della loro erroneità è anch'essa
debitrice. ARTICOLO 45
<Disposizioni speciali relative alle merci non originarie 1. Quando un divieto di rimborso dei, o di esenzione
dai, dazi all'importazione si applica a merci non originarie utilizzate nella
fabbricazione di prodotti per i quali è rilasciata o compilata una prova
d'origine nel quadro di un accordo preferenziale tra la Comunità e alcuni
paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o gruppi di
tali paesi o territori, un'obbligazione doganale all'importazione per tali
merci non originarie sorge di seguito all'accettazione della notifica di
riesportazione relativa ai prodotti in questione. 2. Quando sorge un'obbligazione doganale a norma del
paragrafo 1, l'importo del dazio all'importazione corrispondente
all'obbligazione è stabilito alle stesse condizioni che per un'obbligazione
doganale risultante dall'accettazione, alla medesima data, della
dichiarazione in dogana di immissione in libera pratica delle merci non
originarie utilizzate nella fabbricazione dei prodotti in questione ai fini
della conclusione del regime di perfezionamento attivo. 3. L'articolo 44, paragrafi 2 e 3 si applica mutatis
mutandis. Tuttavia, per le merci non comunitarie di cui all'articolo 179, il
debitore è la persona che presenta la notifica di riesportazione. In caso di
rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale
la notifica è presentata. ARTICOLO 46
<Obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza 1. Per merci soggette ai dazi all'importazione, sorge
un'obbligazione doganale all'importazione in seguito all'inosservanza di: a) uno degli obblighi stabiliti dalla normativa
doganale in relazione all'introduzione di merci non comunitarie nel
territorio doganale della Comunità, alla loro sottrazione alla vigilanza
doganale o per la circolazione, la trasformazione, il magazzinaggio,
l'ammissione temporanea o la rimozione di siffatte merci all'interno di tale
territorio; b) uno degli obblighi stabiliti nella normativa
doganale per quanto concerne le merci in regime di uso finale all'interno del
territorio doganale della Comunità; c) una condizione fissata per il vincolo di merci non
comunitarie a un regime doganale o per la concessione, in virtù dell'uso
finale delle merci, di un'esenzione dai dazi o di un'aliquota ridotta di
dazio all'importazione. 2. Il momento in cui sorge l'obbligazione doganale è
quello in cui: a) non è soddisfatto o cessa di essere soddisfatto
l'obbligo la cui inadempienza fa sorgere l'obbligazione doganale; oppure b) è stata accettata una dichiarazione in dogana che
vincola le merci ad un regime doganale, qualora si constati a posteriori che
non era soddisfatta una condizione stabilita per il vincolo delle merci al
regime in questione o per la concessione di un'esenzione dai dazi o di un
dazio all'importazione ridotto a causa dell'uso finale delle merci. 3. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), il
debitore è una delle persone seguenti: a) qualsiasi persona che era tenuta a rispettare gli obblighi
in questione; b) qualsiasi persona che sapeva o avrebbe dovuto
ragionevolmente sapere che non era rispettato un obbligo previsto dalla
normativa doganale e che ha agito per conto della persona tenuta a rispettare
l'obbligo, o che ha partecipato all'atto che ha dato luogo al mancato
rispetto dell'obbligo; c) qualsiasi persona che ha acquisito o detenuto le
merci in questione e che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere nel
momento in cui le ha acquisite o ricevute che non era rispettato un obbligo
previsto dalla normativa doganale. 4. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), il
debitore è la persona tenuta a rispettare le condizioni stabilite per il
vincolo delle merci a un regime doganale o per la dichiarazione delle merci
in questione sotto tale regime o per la concessione, a causa dell'uso finale
delle merci, di un'esenzione dai dazi o di un'aliquota di dazio
all'importazione ridotta. Quando una dichiarazione in dogana redatta per uno dei
regimi di cui al paragrafo 1 o i dati richiesti ai sensi della normativa
doganale relativa alle condizioni che disciplinano il vincolo delle merci a
un regime doganale forniti alle autorità doganali comportano la mancata
riscossione totale o parziale dei dazi all'importazione, è debitrice anche la
persona che ha fornito i dati necessari a redigere la dichiarazione e che era
o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità. ARTICOLO 47
<Deduzione dell'importo di un dazio all'importazione già
corrisposto 1. Quando sorge un'obbligazione doganale a norma
dell'articolo 46, paragrafo 1, per merci immesse in libera pratica con un
dazio all'importazione ridotto a causa del loro uso finale, l'importo del
dazio all'importazione pagato al momento dell'immissione in libera pratica
delle merci è dedotto dall'importo del dazio all'importazione corrispondente
all'obbligazione doganale. Il primo comma si applica, mutatis mutandis, quando
sorge un'obbligazione doganale per i rottami e i residui risultanti dalla
distruzione di tali merci. 2. Quando un'obbligazione doganale sorge a norma
dell'articolo 46, paragrafo 1, per merci vincolate al regime dell'ammissione
temporanea in esenzione parziale dai dazi all'importazione, l'importo del
dazio all'importazione corrisposto nel quadro dell'esenzione parziale è
dedotto dall'importo del dazio all'importazione corrispondente
all'obbligazione doganale. SEZIONE 2 <Obbligazione doganale
all'esportazione ARTICOLO 48
<Esportazione e perfezionamento passivo 1. Un'obbligazione doganale all'esportazione sorge in
seguito al vincolo al regime di esportazione o di perfezionamento passivo di
merci soggette ai dazi all'esportazione. 2. L'obbligazione doganale sorge al momento
dell'accettazione della dichiarazione in dogana. 3. Il debitore è il dichiarante. In caso di
rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale
è fatta la dichiarazione in dogana. Quando una dichiarazione in dogana è redatta in base a
dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dazi
all'esportazione, è debitrice anche la persona che ha fornito i dati
necessari per la dichiarazione e che era o avrebbe dovuto ragionevolmente
essere a conoscenza della loro erroneità. ARTICOLO 49
<Obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza 1. Per le merci soggette ai dazi all'esportazione,
un'obbligazione doganale all'esportazione sorge in seguito all'inosservanza: a) di uno degli obblighi stabiliti dalla normativa
doganale per l'uscita delle merci; oppure b) delle condizioni alle quali è stata permessa
l'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità in esenzione
totale o parziale dai dazi all'esportazione. 2. Il momento in cui sorge l'obbligazione doganale è
uno dei seguenti: a) il momento in cui le merci escono effettivamente dal
territorio doganale della Comunità senza dichiarazione in dogana; b) il momento in cui le merci raggiungono una
destinazione diversa da quella per la quale è stata permessa l'uscita dal
territorio doganale della Comunità in esenzione totale o parziale dai dazi
all'esportazione; c) se le autorità doganali non sono in grado di
determinare il momento di cui alla lettera b), la scadenza del termine
stabilito per la presentazione della prova che sono state soddisfatte le
condizioni previste per aver diritto a tale esenzione. 3. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), il
debitore è una delle persone seguenti: a) qualsiasi persona che era tenuta ad adempiere
all'obbligo in questione; b) qualsiasi persona che sapeva o avrebbe dovuto
ragionevolmente sapere che non era rispettato l'obbligo in questione e che ha
agito per conto della persona tenuta a rispettare l'obbligo; c) qualsiasi persona che ha partecipato all'atto da cui
è conseguito il mancato rispetto dell'obbligo e che era o avrebbe dovuto
ragionevolmente essere a conoscenza del fatto che non era stata presentata,
ma avrebbe dovuto esserlo, una dichiarazione in dogana. 4. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), il
debitore è qualsiasi persona tenuta a rispettare le condizioni alle quali è
stata permessa l'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità in
esenzione totale o parziale dai dazi all'esportazione. SEZIONE 3 <Disposizioni comuni alle obbligazioni
doganali sorte all'importazione e all'esportazione ARTICOLO 50
<Divieti e restrizioni 1. L'obbligazione doganale all'importazione o
all'esportazione sorge anche se riguarda merci che sono soggette a misure di
qualunque specie che ne vietino o limitino l'importazione o l'esportazione. 2. Non sorge tuttavia obbligazione doganale in caso di: a) introduzione illegale nel territorio doganale della
Comunità di moneta falsa; b) introduzione nel territorio doganale della Comunità
di stupefacenti e sostanze psicotrope se non strettamente controllati dalle
autorità competenti per essere destinati a uso medico e scientifico. 3. Ai fini delle sanzioni applicabili alle infrazioni
doganali, l'obbligazione doganale si considera tuttavia sorta quando la
legislazione di uno Stato membro prevede che i dazi doganali o l'esistenza di
un'obbligazione doganale servano di base per la determinazione delle
sanzioni. ARTICOLO 51
<Più debitori Quando per l'importo del dazio all'importazione o
all'esportazione corrispondente a una medesima obbligazione doganale esistono
più debitori, essi sono responsabili in solido dell'intero importo
dell'obbligazione. ARTICOLO 52
<Norme generali per il calcolo dell'importo dei dazi
all'importazione o all'esportazione 1. L'importo dei dazi all'importazione o
all'esportazione è determinato in base alle norme per il calcolo dei dazi le
quali erano applicabili alle merci in questione nel momento in cui è sorta
l'obbligazione doganale relativa alle stesse. 2. Quando non è possibile determinare con esattezza il
momento in cui è sorta l'obbligazione doganale, si ritiene che tale momento
sia quello in cui le autorità doganali constatano che le merci si trovano in
una situazione che ha fatto sorgere l'obbligazione doganale. Tuttavia, quando le informazioni di cui le autorità
doganali dispongono permettono loro di stabilire che l'obbligazione doganale
è sorta in un momento anteriore a quello in cui hanno fatto la constatazione,
si ritiene che l'obbligazione doganale sia sorta nel momento più lontano nel
tempo a cui si può far risalire tale situazione. ARTICOLO 53
<Norme speciali per il calcolo dell'importo dei dazi
all'importazione 1. Quando sono state sostenute all'interno del
territorio doganale della Comunità spese di magazzinaggio o manipolazione
usuale per merci vincolate a un regime doganale, tali spese o l'aumento di valore
non vengono presi in considerazione per il calcolo dell'importo dei dazi
all'importazione se il dichiarante fornisce una prova soddisfacente di dette
spese. Vengono tuttavia presi in considerazione per il calcolo
dell'importo dei dazi all'importazione il valore in dogana, il quantitativo,
la natura e l'origine delle merci non comunitarie usate nelle operazioni. 2. Quando la classificazione tariffaria delle merci
vincolate a un regime doganale cambia in seguito alle manipolazioni usuali
effettuate all'interno del territorio doganale della Comunità, su richiesta
del dichiarante si applica la classificazione tariffaria iniziale delle merci
vincolate al regime. 3. Quando sorge un'obbligazione doganale per prodotti
trasformati in regime di perfezionamento attivo, su richiesta del dichiarante
l'importo del dazio all'importazione corrispondente all'obbligazione è
determinato in base alla classificazione tariffaria, al valore in dogana, al
quantitativo, alla natura e all'origine delle merci vincolate al regime di
perfezionamento attivo al momento dell'accettazione della dichiarazione in
dogana relativa a tali merci. 4. Quando la normativa doganale prevede un trattamento
tariffario favorevole delle merci o l'esenzione totale o parziale dai dazi
all'importazione o all'esportazione a norma dell'articolo 33, paragrafo 2,
lettere da d) a g), degli articoli da 130 a 133 e degli articoli da 171 a
174, o ai sensi del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo
1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie
doganali [12], tale trattamento tariffario favorevole o esenzione si applica
anche nei casi in cui un'obbligazione doganale sorge a norma degli articoli
46 o 49 del presente regolamento, purché l'inadempienza che ha dato luogo all'obbligazione
doganale non costituisse un tentativo di frode. ARTICOLO 54
<Misure di applicazione Le misure intese a modificare elementi non essenziali
del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono quanto segue: a) le norme per il calcolo dell'importo dei dazi
all'importazione o all'esportazione applicabili alle merci; b) ulteriori norme speciali per regimi particolari; c) deroghe agli articoli 52 e 53, onde evitare in
particolare l'elusione delle misure tariffarie di cui all'articolo 33, paragrafo
2, lettera h), sono adottate secondo la procedura di regolamentazione
con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4. ARTICOLO 55
<Luogo in cui sorge l'obbligazione doganale 1. L'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui è
presentata la dichiarazione in dogana o la notifica di riesportazione di cui
agli articoli 44, 45 e 48 o in cui deve essere presentata la dichiarazione
complementare di cui all'articolo 110, paragrafo 3. In tutti gli altri casi, il luogo in cui sorge
l'obbligazione doganale è il luogo in cui si verifica il fatto che la fa
sorgere. Se detto luogo non può essere determinato,
l'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui le autorità doganali
constatano che le merci si trovano in una situazione che ha fatto sorgere
l'obbligazione doganale. 2. Se le merci sono state vincolate a un regime
doganale che non è stato appurato e il luogo non può essere determinato a
norma del secondo o del terzo comma del paragrafo 1 entro un periodo di tempo
stabilito, l'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui le merci sono state
vincolate al regime in questione o sono state introdotte nel territorio
doganale della Comunità sotto tale regime. Le misure intese a modificare elementi non essenziali
del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono il periodo di tempo
di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottate secondo la
procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184,
paragrafo 4. 3. Quando le informazioni di cui le autorità doganali
dispongono permettono loro di stabilire che l'obbligazione doganale potrebbe
essere sorta in diversi luoghi, essa si considera sorta nel luogo in cui è
sorta prima. 4. Se un'autorità doganale constata che un'obbligazione
doganale è sorta a norma dell'articolo 46 o dell'articolo 49, in un altro
Stato membro e l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione
corrispondente alla stessa è inferiore a 10000 EUR, l'obbligazione doganale
si considera sorta nello Stato membro in cui è avvenuta la constatazione. CAPO 2 <Garanzia per un'obbligazione
doganale potenziale o esistente ARTICOLO 56
<Disposizioni generali 1. Se non specificato altrimenti, il presente capo si
applica sia alle garanzie per obbligazioni doganali che sono sorte che a
quelle per obbligazioni doganali che possono sorgere. 2. Le autorità doganali possono richiedere che sia
costituita una garanzia per assicurare il pagamento dell'importo del dazio
all'importazione o all'esportazione corrispondente ad un'obbligazione
doganale. Quando le pertinenti disposizioni lo prevedono, la garanzia
richiesta può anche coprire altri oneri, come previsto dalle altre pertinenti
disposizioni in vigore. 3. Quando le autorità doganali richiedono la
costituzione di una garanzia, questa è richiesta al debitore o alla persona
che può diventarlo. Esse possono altresì permettere che la garanzia sia
costituita da una persona diversa dalla persona a cui è richiesta. 4. Fatto salvo l'articolo 64, le autorità doganali
richiedono la costituzione di una sola garanzia per merci specifiche o per
una dichiarazione specifica. La garanzia costituita per una dichiarazione specifica
si applica all'importo del dazio all'importazione o all'esportazione
corrispondente all'obbligazione doganale e agli altri oneri relativi a tutte
le merci coperte da tale dichiarazione o immesse in libera pratica sulla
scorta di tale dichiarazione, indipendentemente dal fatto che quest'ultima
sia esatta o no. Se non è stata svincolata, la garanzia può essere usata
anche, entro i limiti dell'importo garantito, per il recupero degli importi
dei dazi all'importazione o all'esportazione e di altri oneri dovuti in
seguito a un controllo a posteriori delle merci in questione. 5. Su richiesta della persona di cui al paragrafo 3 del
presente articolo, le autorità doganali possono autorizzare, a norma
dell'articolo 62, paragrafi 1 e 2, la costituzione di una garanzia globale
per l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente
all'obbligazione doganale relativa a due o più operazioni, dichiarazioni o
regimi doganali. 6. Non è richiesta una garanzia agli Stati, alle
autorità amministrative regionali e locali o ad altri enti di diritto
pubblico per le attività che intraprendono in veste di autorità pubbliche. 7. Le autorità doganali possono non esigere la
costituzione della garanzia quando l'importo del dazio all'importazione o
all'esportazione da garantire non supera la soglia statistica per le
dichiarazioni stabilita a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n.
1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli
scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi [13]. 8. Una garanzia accettata o autorizzata dalle autorità
doganali è valida nell'intero territorio doganale della Comunità, ai fini per
i quali è costituita. 9. Le misure intese a modificare elementi non
essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono quanto
segue: - le condizioni di applicazione del presente articolo, - i casi, diversi da quelli di cui al paragrafo 6 del
presente articolo, in cui non deve essere richiesta alcuna garanzia, - le eccezioni al paragrafo 8 del presente articolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione
con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4. ARTICOLO 57
<Garanzia obbligatoria 1. Quando la costituzione di una garanzia è
obbligatoria, e fatte salve le norme adottate ai sensi del paragrafo 3, le
autorità doganali fissano l'importo della stessa ad un livello pari
all'importo esatto del dazio all'importazione o all'esportazione
corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri se tale importo
può essere determinato con certezza nel momento in cui viene richiesta la
garanzia. Quando non è possibile determinare l'importo esatto, la
garanzia è fissata all'importo più elevato, quale stimato dalle autorità
doganali, del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente
all'obbligazione doganale e degli altri oneri che sono sorti o che possono
sorgere. 2. Fatto salvo l'articolo 62, se una garanzia globale è
costituita per l'importo di dazi all'importazione o all'esportazione
corrispondenti ad obbligazioni doganali ed altri oneri il cui importo varia
nel tempo, l'importo di tale garanzia è fissato a un livello tale da coprire,
in qualsiasi momento, l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione
corrispondenti alle obbligazioni doganali e gli altri oneri in questione. 3. La Commissione adotta, secondo la procedura di
regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, le misure per
l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo. ARTICOLO 58
<Garanzia facoltativa Quando la costituzione di una garanzia è facoltativa,
la garanzia è comunque richiesta dalle autorità doganali se esse ritengono
che l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente
all'obbligazione doganale e gli altri oneri potrebbero non essere pagati
entro il termine prescritto. Le autorità doganali fissano l'importo della
garanzia in modo tale che non superi il livello di cui all'articolo 57. Le misure intese a modificare elementi non essenziali
del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono quando una garanzia
è facoltativa sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con
controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4. ARTICOLO 59
<Costituzione di una garanzia 1. La garanzia può essere costituita in una delle forme
seguenti: a) deposito in contanti o qualsiasi altro mezzo di
pagamento riconosciuto dalle autorità doganali come equivalente a un deposito
in contanti, in euro o nella moneta dello Stato membro in cui viene richiesta
la garanzia; b) impegno assunto da un fideiussore; c) altre forme di garanzia che garantiscano in modo
equivalente il pagamento dell'importo del dazio all'importazione o
all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri
oneri. Le misure intese a modificare elementi non essenziali
del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono le forme di garanzia
di cui alla lettera c) del primo comma del presente paragrafo sono adottate
secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo
184, paragrafo 4. 2. Una garanzia sotto forma di deposito in contanti o
di pagamento ritenuto equivalente a un deposito in contanti viene costituita
in conformità alle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui la garanzia
viene richiesta. ARTICOLO 60
<Scelta della garanzia La persona tenuta a fornire la garanzia ha facoltà di
scegliere una delle forme di garanzia di cui all'articolo 59, paragrafo 1. Tuttavia, le autorità doganali possono rifiutarsi di
accettare la forma di garanzia scelta se è incompatibile con il corretto
funzionamento del regime doganale in questione. Le autorità doganali possono esigere che la forma di
garanzia scelta sia mantenuta per un periodo determinato. ARTICOLO 61
<Fideiussore 1. Il fideiussore di cui all'articolo 59, paragrafo 1,
lettera b), deve essere una terza persona stabilita nel territorio doganale
della Comunità. Deve essere approvato dalle autorità doganali che richiedono
la garanzia, a meno che non si tratti di un ente creditizio, istituzione
finanziaria o compagnia di assicurazione accreditata nella Comunità secondo
le vigenti disposizioni comunitarie. 2. Il fideiussore si impegna per iscritto a pagare
l'importo garantito del dazio all'importazione o all'esportazione
corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri. 3. Le autorità doganali possono rifiutarsi di accettare
il fideiussore o il tipo di garanzia proposto se non sembrano assicurare
l'effettivo pagamento entro il termine prescritto dell'importo del dazio
all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale
e degli altri oneri. ARTICOLO 62
<Garanzia globale 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 56, paragrafo
5, è concessa solamente alle persone che soddisfano le condizioni seguenti: a) sono stabilite nel territorio doganale della
Comunità; b) dimostrano una comprovata osservanza degli obblighi
doganali e fiscali; c) si avvalgono regolarmente dei regimi doganali in
questione o hanno, a conoscenza delle autorità doganali, la capacità di
adempiere gli obblighi relativi a tali regimi. 2. Quando deve essere costituita una garanzia globale
per le obbligazioni doganali e gli altri oneri che potrebbero sorgere, un
operatore economico può essere autorizzato ad usare una garanzia globale con
un importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia a condizione
che soddisfi i seguenti criteri: a) un soddisfacente sistema di gestione delle scritture
commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta
adeguati controlli doganali; b) comprovata solvibilità. 3. La Commissione adotta, secondo la procedura di
regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure che
disciplinano la procedura per la concessione delle autorizzazioni ai sensi
dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. ARTICOLO 63
<Disposizioni supplementari relative all'uso delle garanzie 1. Nei casi in cui potrebbe sorgere un'obbligazione
doganale nel quadro di regimi speciali, si applicano i paragrafi 2 e 3. 2. L'esonero dalla garanzia autorizzato a norma
dell'articolo 62, paragrafo 2 non si applica alle merci considerate ad alto
rischio di frode. 3. La Commissione adotta, secondo la procedura di
regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure: a) per l'applicazione del paragrafo 2 del presente
articolo; b) che vietino temporaneamente l'uso di una garanzia
globale di importo ridotto di cui all'articolo 62, paragrafo 2; c) a titolo eccezionale, in circostanze particolari,
che vietino temporaneamente l'uso di una garanzia globale per le merci in
relazione alle quali in concomitanza con una garanzia globale siano state
constatate frodi su larga scala. ARTICOLO 64
<Garanzia complementare o sostitutiva Quando constatano che la garanzia fornita non assicura
o non assicura più l'effettivo o integrale pagamento entro il termine
prescritto dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione
corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri, le autorità
doganali esigono che qualsiasi persona di cui all'articolo 56, paragrafo 3,
fornisca, a sua scelta, una garanzia complementare oppure una nuova garanzia
in sostituzione di quella iniziale. ARTICOLO 65
<Svincolo della garanzia 1. Le autorità doganali svincolano immediatamente la
garanzia quando l'obbligazione doganale o l'obbligo di pagamento di altri
oneri è estinto o non può più sorgere. 2. Quando l'obbligazione doganale o l'obbligo di
pagamento di altri oneri è parzialmente estinto o può sorgere solo per una
parte dell'importo garantito, su richiesta dell'interessato la parte
corrispondente della garanzia costituita viene svincolata, salvo nel caso che
l'importo in questione non lo giustifichi. 3. La Commissione può adottare, secondo la procedura di
regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure per
l'applicazione del presente articolo. CAPO 3
<Riscossione e pagamento e
rimborso e sgravio dell'importo dei dazi all'importazione e all'esportazione SEZIONE 1 <Determinazione dell'importo dei dazi
all'importazione o all'esportazione, notifica dell'obbligazione doganale e
contabilizzazione ARTICOLO 66
<Determinazione dell'importo dei dazi all'importazione o
all'esportazione 1. Le autorità doganali competenti per il luogo in cui
è sorta, o si ritiene che sia sorta, l'obbligazione doganale a norma
dell'articolo 55 determinano l'importo dei dazi dovuti all'importazione o
all'esportazione non appena dispongono delle informazioni necessarie. 2. Fatto salvo l'articolo 27, le autorità doganali
possono accettare l'importo dei dazi dovuti all'importazione o
all'esportazione determinato dal dichiarante. ARTICOLO 67
<Notifica dell'obbligazione doganale 1. L'obbligazione doganale è notificata al debitore,
nella forma prescritta del luogo in cui è sorta, o si ritiene sia sorta,
l'obbligazione doganale a norma dell'articolo 55. La notifica di cui al primo comma non si effettua
quando: a) in attesa della determinazione definitiva
dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione, sia stata
istituita una misura provvisoria di politica commerciale sotto forma di
dazio; b) l'importo dei dazi all'importazione o
all'esportazione dovuti superi quello stabilito in base a una decisione presa
a norma dell'articolo 20; c) la decisione iniziale di non notificare l'obbligazione
doganale o di notificarla con una cifra inferiore all'importo del dazio
all'importazione o all'esportazione dovuto sia stata presa in base a
disposizioni generali successivamente invalidate da una decisione
giudiziaria; d) le autorità doganali siano dispensate in base alla
normativa doganale dall'obbligo di notificare l'obbligazione doganale. La Commissione adotta, secondo la procedura di
regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure per
l'applicazione della lettera d), del secondo comma del presente paragrafo. 2. Quando l'importo dei dazi all'importazione o
all'esportazione dovuti equivale all'importo indicato nella dichiarazione in
dogana, lo svincolo delle merci da parte delle autorità doganali equivale ad
una notifica al debitore dell'obbligazione doganale. 3. Laddove non si applica il paragrafo 2 del presente
articolo, l'obbligazione doganale viene notificata al debitore entro
quattordici giorni dalla data in cui le autorità doganali sono in grado di
determinare l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti. ARTICOLO 68
<Prescrizione dell'obbligazione doganale 1. Nessuna obbligazione doganale può essere notificata
al debitore dopo la scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui è
sorta l'obbligazione doganale. 2. Quando l'obbligazione doganale sorge in seguito a un
atto che nel momento in cui è stato commesso era perseguibile penalmente, il
termine di tre anni di cui al paragrafo 1 viene portato a dieci anni. 3. Quando viene presentato un ricorso a norma
dell'articolo 23, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo
sono sospesi a decorrere dalla data in cui è presentato il ricorso e per la
durata del relativo procedimento. 4. Quando l'obbligo di adempimento dell'obbligazione
doganale viene ripristinato a norma dell'articolo 79, paragrafo 5, i termini
di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono considerati sospesi, a
decorrere dalla data in cui è stata presentata la domanda di rimborso o di
sgravio a norma dell'articolo 84, fintanto che non sia stata presa una
decisione in merito al rimborso o allo sgravio. ARTICOLO 69
<Contabilizzazione 1. Le autorità doganali di cui all'articolo 66
contabilizzano, conformemente alla legislazione nazionale, l'importo dei dazi
all'importazione o all'esportazione dovuti, come determinato conformemente a
tale articolo. Il primo comma non si applica nei casi di cui
all'articolo 67, paragrafo 1, secondo comma. Le autorità doganali non sono tenute a contabilizzare
gli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione che, a norma
dell'articolo 68, corrispondono a un'obbligazione doganale che non può più
essere notificata al debitore. 2. Le modalità pratiche di contabilizzazione degli
importi dei dazi all'importazione o all'esportazione sono stabilite dagli
Stati membri. Queste modalità possono essere diverse a seconda che le
autorità doganali, tenuto conto delle circostanze in cui è sorta
l'obbligazione doganale, siano certe che i predetti importi saranno pagati. ARTICOLO 70
<Termine per la contabilizzazione 1. Quando un'obbligazione doganale sorge al momento
dell'accettazione della dichiarazione in dogana delle merci per un regime
doganale diverso dall'ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi
all'importazione o di qualsiasi altro atto che abbia gli stessi effetti
giuridici di tale accettazione, le autorità doganali devono contabilizzare
l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti entro
quattordici giorni dallo svincolo delle merci. Tuttavia, sempre che il pagamento sia stato garantito,
l'importo complessivo dei dazi all'importazione o all'esportazione relativi a
tutte le merci svincolate nei confronti della medesima persona durante un
periodo stabilito dalle autorità doganali, che non può superare trentun
giorni, può formare oggetto, al termine di tale periodo, di una
contabilizzazione unica. Questa contabilizzazione deve avvenire entro
quattordici giorni dalla data di scadenza del periodo in questione. 2. Quando lo svincolo di una merce è subordinato a
determinate condizioni relative alla determinazione dell'importo dei dazi
all'importazione o all'esportazione dovuti o alla loro riscossione, la
contabilizzazione deve avvenire entro quattordici giorni dalla data in cui è
determinato l'importo dei dazi dovuti o stabilito l'obbligo di pagare tali
dazi all'importazione o all'esportazione. Tuttavia, quando l'obbligazione doganale riguarda una
misura provvisoria di politica commerciale sotto forma di dazio, l'importo
dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti deve essere
contabilizzato entro due mesi dalla data in cui il regolamento che istituisce
la misura definitiva di politica commerciale è stato pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 3. Quando l'obbligazione doganale sorge in circostanze
diverse da quelle di cui al paragrafo 1, l'importo dei dazi all'importazione
o all'esportazione dovuti è contabilizzato entro quattordici giorni dalla
data in cui le autorità doganali sono in grado di determinare l'importo dei
dazi all'importazione o all'esportazione in questione e di prendere una
decisione. 4. Il paragrafo 3 si applica, mutatis mutandis,
all'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione da riscuotere o che
rimane da riscuotere quando l'importo dei dazi all'importazione o
all'esportazione dovuti non è stato contabilizzato a norma dei paragrafi 1, 2
e 3, o è stato determinato e contabilizzato ad un livello inferiore
all'importo dovuto. 5. I termini per la contabilizzazione di cui ai
paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano in casi fortuiti o di forza maggiore. ARTICOLO 71
<Misure di applicazione Le misure intese a modificare elementi non essenziali
del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono norme relative alla
contabilizzazione, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con
controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4. SEZIONE 2 <Pagamento dei dazi all'importazione o
all'esportazione ARTICOLO 72
<Termini generali di pagamento e sospensione del termine di
pagamento 1. Gli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione,
corrispondenti a un'obbligazione doganale notificata a norma dell'articolo
67, devono essere pagati dal debitore entro il termine prescritto dalle
autorità doganali. Fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 2, tale termine
non può superare dieci giorni dalla notifica al debitore dell'obbligazione
doganale. In caso di contabilizzazioni globali alle condizioni di cui
all'articolo 70, paragrafo 1, secondo comma, esso è fissato in modo da non
consentire al debitore di ottenere un periodo di pagamento più lungo di
quello di cui avrebbe beneficiato se avesse ottenuto una dilazione di
pagamento a norma dell'articolo 74. Su richiesta del debitore, le autorità doganali possono
concedere una proroga del termine quando l'importo dei dazi all'importazione
o all'esportazione dovuti sia stato determinato nel corso del controllo a
posteriori di cui all'articolo 27. Fatto salvo l'articolo 77, paragrafo 1, la
proroga del termine non può eccedere il tempo necessario per consentire al
debitore di adottare le misure opportune per adempiere al suo obbligo. 2. Se il debitore fruisce di un'agevolazione di
pagamento a norma degli articoli da 74 a 77, il pagamento deve essere
effettuato entro il o i termini fissati nel quadro di tali agevolazioni. 3. Le misure intese a modificare elementi non
essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono le
condizioni per la sospensione del termine di pagamento dell'importo del dazio
all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'obbligazione doganale
nei casi seguenti: a) quando è presentata una domanda di sgravio dei dazi
a norma dell'articolo 84; b) quando le merci sono destinate ad essere confiscate,
distrutte o abbandonate allo Stato; c) quando l'obbligazione doganale è sorta a norma
dell'articolo 46 e ci si trova in presenza di più debitori, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione
con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4. Le misure fissano, in particolare, il periodo di
sospensione, tenuto conto del tempo ragionevolmente necessario per la
conclusione delle eventuali formalità o per la riscossione dell'importo del
dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione
doganale. ARTICOLO 73
<Pagamento 1. Il pagamento è effettuato in contanti o con qualsiasi
altro mezzo avente la medesima efficacia liberatoria, anche mediante
compensazione, conformemente alla normativa nazionale. 2. Il pagamento può essere effettuato da un terzo al
posto del debitore. 3. Il debitore può pagare comunque, totalmente o parzialmente,
l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione prima della scadenza
del periodo che gli è stato concesso per effettuare il pagamento. ARTICOLO 74
<Dilazione di pagamento Fatto salvo l'articolo 79, le autorità doganali
concedono alla persona interessata, su sua richiesta e previa costituzione di
una garanzia, una dilazione di pagamento dei dazi dovuti, secondo le seguenti
modalità: a) singolarmente per ogni importo dei dazi
all'importazione o all'esportazione contabilizzato a norma dell'articolo 70,
paragrafo 1, primo comma, o dell'articolo 70, paragrafo 4; b) globalmente per tutti gli importi dei dazi
all'importazione o all'esportazione contabilizzati a norma dell'articolo 70,
paragrafo 1, primo comma, durante un periodo fissato dalle autorità doganali
e che non può superare trentuno giorni; c) globalmente per tutti gli importi dei dazi
all'importazione o all'esportazione contabilizzati insieme a norma
dell'articolo 70, paragrafo 1, secondo comma. ARTICOLO 75
<Termini per la dilazione di pagamento 1. La dilazione di pagamento di cui all'articolo 74 è
di trenta giorni. 2. Quando la dilazione di pagamento è effettuata a
norma dell'articolo 74, lettera a), il termine decorre dal giorno che segue
quello in cui l'obbligazione doganale viene notificata al debitore. 3. Quando la dilazione di pagamento è effettuata a
norma dell'articolo 74, lettera b), il termine decorre dal giorno che segue
quello in cui ha fine il periodo di contabilizzazione globale. Esso è
diminuito di un numero di giorni corrispondente alla metà del numero dei
giorni che costituiscono il periodo di aggregazione. 4. Quando la dilazione di pagamento è effettuata a
norma dell'articolo 74, lettera c), il termine decorre dal giorno che segue
quello in cui scade il periodo stabilito per lo svincolo delle merci in
questione. Esso è diminuito di un numero di giorni corrispondente alla metà
del numero dei giorni che costituiscono detto periodo. 5. Quando i periodi di cui ai paragrafi 3 e 4 sono
costituiti da un numero di giorni dispari, il numero di giorni da detrarre
dal termine di trenta giorni a norma dei paragrafi suddetti è uguale alla
metà del numero pari immediatamente inferiore a tale numero dispari. 6. Quando i periodi di cui ai paragrafi 3 e 4 sono di
una settimana di calendario, gli Stati membri possono disporre che l'importo
dei dazi all'importazione o all'esportazione il cui pagamento è stato
dilazionato sia pagato al più tardi il venerdì della quarta settimana
successiva alla settimana di calendario in questione. Quando i suddetti periodi sono di un mese di
calendario, gli Stati membri possono disporre che l'importo dei dazi
all'importazione o all'esportazione il cui pagamento è stato dilazionato sia
pagato il sedicesimo giorno del mese successivo al mese di calendario in
questione. ARTICOLO 76
<Misure di applicazione Le misure intese a modificare elementi non essenziali
del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono le norme relative
alla dilazione del pagamento per i casi in cui la dichiarazione in dogana è
semplificata a norma dell'articolo 109, sono adottate secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4. ARTICOLO 77
<Altre agevolazioni di pagamento 1. Le autorità doganali possono concedere al debitore
agevolazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento purché sia
costituita una garanzia. La concessione di agevolazioni a norma del primo comma
comporta l'applicazione di un interesse di credito sull'importo dei dazi
all'importazione o all'esportazione. Il tasso di interesse di credito è
quello applicato dalla Banca centrale europea alla sua operazione di
rifinanziamento principale più recente effettuata anteriormente al primo
giorno di calendario del semestre in questione ("tasso di riferimento")
più un punto percentuale. Per uno Stato membro che non partecipa alla terza fase
dell'Unione economica e monetaria, il tasso di riferimento di cui sopra è il
tasso equivalente fissato dalla banca centrale nazionale. In questo caso il
tasso di riferimento in vigore il primo giorno di calendario del semestre in
questione si applica durante i sei mesi successivi. 2. Le autorità doganali possono rinunciare a chiedere
una garanzia o ad applicare un interesse di credito quando è stabilito, sulla
base di una valutazione documentata della situazione del debitore, che ciò
provocherebbe gravi difficoltà di carattere economico o sociale. 3. La Commissione può adottare, secondo la procedura di
regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure per l'applicazione
dei paragrafi 1 e 2. ARTICOLO 78
<Esecuzione coatta del pagamento e arretrati 1. Quando l'importo dei dazi all'importazione o
all'esportazione dovuti non è stato pagato entro il termine prescritto, le
autorità doganali si avvalgono di tutte le possibilità offerte dalla
legislazione dello Stato membro interessato per assicurare il pagamento di
detto importo. Le misure intese a modificare elementi non essenziali
del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono misure intese ad
assicurare il pagamento da parte dei fideiussori nel quadro di una procedura
speciale, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con
controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4. 2. Sull'importo dei dazi all'importazione o
all'esportazione è applicato un interesse di mora dalla data di scadenza del
termine prescritto fino alla data del pagamento. Il tasso dell'interesse di mora è quello applicato
dalla Banca centrale europea alla sua operazione di rifinanziamento
principale più recente effettuata anteriormente al primo giorno di calendario
del semestre in questione ("tasso di riferimento") più due punti
percentuali. Per uno Stato membro che non partecipa alla terza fase
dell'Unione economica e monetaria, il tasso di riferimento di cui sopra è il
tasso equivalente fissato dalla banca centrale nazionale. In questo caso il
tasso di riferimento in vigore il primo giorno di calendario del semestre in
questione si applica durante i sei mesi successivi. 3. Quando un'obbligazione doganale è stata notificata a
norma dell'articolo 67, paragrafo 3, oltre all'importo dei dazi
all'importazione o all'esportazione viene applicato un interesse di mora
dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale fino alla data della
notifica. Il tasso dell'interesse di mora è fissato a norma del
paragrafo 2. 4. Le autorità doganali possono rinunciare ad applicare
un interesse di mora quando è stabilito, sulla base di una valutazione
documentata della situazione del debitore, che tale onere potrebbe provocare
gravi difficoltà di carattere economico o sociale. 5. Le misure intese a modificare elementi non
essenziali del presente regolamento, integrandolo, le quali stabiliscono le
circostanze, in termini di tempo e importi, in cui le autorità doganali
possono rinunciare alla riscossione di un interesse di mora, sono adottate
secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo
184, paragrafo 4. SEZIONE 3 <Rimborso e sgravio dell'importo dei
dazi all'importazione o all'esportazione ARTICOLO 79
<Rimborso e sgravio 1. Fatte salve le condizioni stabilite nella presente
sezione, si procede al rimborso o allo sgravio degli importi del dazio
all'importazione o all'esportazione, sempre che l'importo oggetto di rimborso
o di sgravio superi un dato importo, per i seguenti motivi: a) importi del dazio all'importazione o
all'esportazione applicati in eccesso; b) merci difettose o non conformi alle clausole del
contratto; c) errore delle autorità competenti; d) equità. Si procede inoltre al rimborso dell'importo del dazio
all'importazione o all'esportazione pagato qualora la corrispondente
dichiarazione in dogana venga invalidata a norma dell'articolo 114. 2. Fatte salve le norme di competenza per le decisioni,
se le autorità doganali constatano, entro i periodi di cui all'articolo 84,
paragrafo 1, che l'importo di un dazio all'importazione o all'esportazione
deve essere oggetto di rimborso o di sgravio a norma degli articoli 80, 82 o
83, esse procedono di propria iniziativa al rimborso o allo sgravio. 3. Non sono concessi rimborsi né sgravi qualora la
situazione su cui si basa la notifica dell'obbligazione doganale sia dovuta
ad una frode del debitore. 4. Il rimborso non dà luogo al pagamento di interessi
da parte delle autorità doganali interessate. Tuttavia, è pagato un interesse quando una decisione
che concede il rimborso non è eseguita entro tre mesi dalla sua adozione, a
meno che le cause dell'inadempienza esulino dal controllo delle autorità
doganali. In tali casi, l'interesse è pagato dalla data di scadenza
del termine di tre mesi fino alla data del rimborso. Il tasso d'interesse è
fissato conformemente all'articolo 77. 5. Quando il rimborso o lo sgravio sono stati concessi
dall'autorità competente per errore, si ripristina l'obbligazione doganale
originaria sempre che questa non sia caduta in prescrizione a norma
dell'articolo 68. In tali casi, gli eventuali interessi pagati a norma
del paragrafo 4, secondo comma devono essere rimborsati. ARTICOLO 80
<Rimborso e sgravio degli importi del dazio all'importazione o
all'esportazione applicati in eccesso Si procede al rimborso o allo sgravio dell'importo del
dazio all'importazione o all'esportazione qualora l'importo corrispondente
all'obbligazione doganale inizialmente notificata superi l'importo dovuto o
l'obbligazione doganale sia stata notificata al debitore contrariamente
all'articolo 67, paragrafo 1, lettere c) o d). ARTICOLO 81
<Merci difettose o non conformi alle clausole del contratto 1. Si procede al rimborso o allo sgravio dell'importo
di un dazio all'importazione quando la notifica dell'obbligazione doganale
riguarda merci che sono state rifiutate dall'importatore perché, al momento
dello svincolo, erano difettose o non conformi alle clausole del contratto in
esecuzione del quale erano state importate. Sono equiparate alle merci difettose le merci
danneggiate prima dello svincolo. 2. Il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione
viene concesso a condizione che le merci non siano state utilizzate, a meno
che sia stato necessario cominciare ad utilizzarle per accertarne la
difettosità o la non conformità alle clausole del contratto e purché siano
esportate dal territorio doganale della Comunità. 3. Su richiesta della persona interessata le autorità
doganali permettono che le merci, anziché esportate, siano vincolate a un
regime di perfezionamento attivo anche a fini di distruzione, o di transito
esterno, di deposito doganale o di zona franca. ARTICOLO 82
<Rimborso o sgravio dovuto a un errore delle autorità competenti 1. In situazioni diverse da quelle di cui all'articolo
79, paragrafo 1, secondo comma, e diverse da quelle di cui agli articoli 80,
81 e 83 si procede al rimborso o allo sgravio dell'importo del dazio
all'importazione o all'esportazione se, per un errore delle autorità competenti,
l'importo corrispondente all'obbligazione doganale inizialmente notificata
era inferiore all'importo dovuto, purché sussistano le seguenti condizioni: a) l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto
dal debitore; b) il debitore ha agito in buona fede. 2. Quando il trattamento preferenziale delle merci è
concesso in base ad un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge
le autorità di un paese o di un territorio non facente parte del territorio
doganale della Comunità, il rilascio da parte di queste ultime di un
certificato che si riveli inesatto costituisce un errore che non poteva
ragionevolmente essere scoperto ai sensi del paragrafo 1, lettera a). Il rilascio di un certificato inesatto non costituisce
tuttavia un errore se il certificato si basa su una situazione fattuale
inesatta riferita dall'esportatore, salvo se è evidente che le autorità che
hanno rilasciato il certificato sapevano o avrebbero dovuto ragionevolmente
sapere che le merci non soddisfacevano le condizioni per poter beneficiare
del trattamento preferenziale. Il debitore è considerato in buona fede se può
dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha
agito con diligenza per assicurarsi che fossero soddisfatte tutte le
condizioni per il trattamento preferenziale. Il debitore non può tuttavia invocare la buona fede
qualora la Commissione abbia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea un avviso in cui si esprimono fondati dubbi circa la corretta
applicazione del regime preferenziale da parte del paese o del territorio
beneficiario. ARTICOLO 83
<Rimborso e sgravio per motivi di equità In situazioni diverse da quelle di cui agli articoli
79, paragrafo 1, secondo comma, e diverse da quelle di cui agli articoli 80,
81 e 82, si procede, per motivi di equità, al rimborso o allo sgravio
dell'importo di un dazio all'importazione o all'esportazione quando
un'obbligazione doganale sorge in circostanze particolari che non implicano
frode o manifesta negligenza da parte del debitore. ARTICOLO 84
<Procedura di rimborso e sgravio 1. Le domande di rimborso o di sgravio a norma
dell'articolo 79 sono presentate all'ufficio doganale competente entro i
termini seguenti: a) in caso di dazi applicati in eccesso, di errore
delle autorità competenti o di motivi di equità, entro tre anni dalla data di
notifica dell'obbligazione doganale; b) in caso di merci difettose o non conformi alle
clausole del contratto, entro un anno dalla data di notifica
dell'obbligazione doganale; c) in caso di invalidamento di una dichiarazione in
dogana, entro il termine indicato nelle norme applicabili all'invalidamento. Il termine di cui alle lettere a) e b), del primo comma
viene prorogato se il richiedente dimostra che gli è stato impossibile
presentare la domanda entro il termine prescritto per un caso fortuito o per
causa di forza maggiore. 2. Se è stato presentato un ricorso a norma
dell'articolo 23 avverso la notifica dell'obbligazione doganale, il termine
corrispondente di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo è
sospeso a partire dalla data in cui è presentato il ricorso e per la durata
del relativo procedimento. ARTICOLO 85
<Misure di applicazione La Commissione adotta, secondo la procedura di
regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, le misure per
l'applicazione della presente sezione. Tali misure specificano in particolare
i casi in cui la Commissione decide, secondo la procedura di gestione di cui
all'articolo 184, paragrafo 3, se il rimborso o lo sgravio di un importo di
dazi all'importazione o all'esportazione sia giustificato. CAPO 4 <Estinzione dell'obbligazione
doganale ARTICOLO 86
<Estinzione 1. Fatto salvo l'articolo 68 e le disposizioni vigenti
relative alla mancata riscossione dell'importo del dazio all'importazione o
all'esportazione corrispondente a un'obbligazione doganale in caso di
insolvibilità del debitore constatata per via giudiziaria, l'obbligazione
doganale all'importazione o all'esportazione si estingue: a) con il pagamento dell'importo del dazio
all'importazione o all'esportazione; b) con lo sgravio dell'importo del dazio
all'importazione o all'esportazione, fatto salvo il paragrafo 4; c) quando, per merci dichiarate per un regime doganale
che comporta l'obbligo di pagare dazi, la dichiarazione in dogana viene
invalidata; d) quando le merci soggette a dazi all'importazione o
all'esportazione vengono confiscate; e) quando le merci soggette a dazi all'importazione o
all'esportazione vengono sequestrate e contemporaneamente o successivamente
confiscate; f) quando le merci soggette a dazi all'importazione e
all'esportazione vengono distrutte sotto sorveglianza doganale o abbandonate
allo Stato; g) quando la scomparsa delle merci o l'inosservanza
degli obblighi derivanti dalla normativa doganale è dovuta alla distruzione
totale o alla perdita irrimediabile delle merci per una causa inerente alla
loro stessa natura, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, o per
ordine delle autorità doganali; ai fini della presente lettera, una merce è irrimediabilmente
persa quando sia inutilizzabile da parte di qualsiasi persona. h) quando l'obbligazione doganale è sorta a norma
dell'articolo 46 o dell'articolo 49 e sono soddisfatte le seguenti
condizioni: i) l'inadempienza che ha dato luogo all'obbligazione
doganale non ha avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento
del regime doganale in questione e non costituiva un tentativo di frode; ii) vengono successivamente espletate tutte le
formalità necessarie per regolarizzare la situazione delle merci; i) quando merci immesse in libera pratica in esenzione
da dazio o con dazio all'importazione ridotto a causa del loro uso finale
sono state esportate con l'autorizzazione delle autorità doganali; j) quando l'obbligazione è sorta a norma dell'articolo
45 e le formalità espletate per fruire del trattamento tariffario
preferenziale di cui al medesimo articolo sono annullate; k) quando, fatto salvo il paragrafo 5 del presente
articolo, l'obbligazione doganale è sorta a norma dell'articolo 46 e vengono
fornite alle autorità doganali prove da esse ritenute sufficienti del fatto
che le merci non sono state utilizzate né consumate e che sono state
esportate dal territorio doganale della Comunità. 2. In caso di confisca delle merci ai sensi del paragrafo
1, lettera d), l'obbligazione doganale non è tuttavia considerata estinta ai
fini delle sanzioni applicabili alle infrazioni doganali, qualora la
legislazione di uno Stato membro preveda che i dazi doganali o l'esistenza di
un'obbligazione doganale costituiscano la base per la determinazione delle
sanzioni. 3. Quando, conformemente al paragrafo 1, lettera g),
un'obbligazione doganale si estingue in relazione a merci immesse in libera
pratica in esenzione da dazio o con dazio all'importazione ridotto a causa
del loro uso finale, i rottami e i residui risultanti dalla loro distruzione
sono considerati merci non comunitarie. 4. Quando per l'importo di un dazio all'importazione o
all'esportazione corrispondente a una medesima obbligazione doganale esistono
più debitori e viene concesso uno sgravio, l'obbligazione doganale si
estingue solo per la persona o le persone a cui è concesso lo sgravio. 5. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera k),
l'obbligazione doganale non si estingue per l'autore o gli autori di un
tentativo di frode. 6. Quando l'obbligazione doganale è sorta a norma
dell'articolo 46, questa si estingue per la persona che non ha commesso alcun
tentativo di frode e che ha contribuito alla lotta contro le frodi. 7. La Commissione può adottare, secondo la procedura di
regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure per
l'applicazione del presente articolo. TITOLO IV TITOLO IV <MERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO
DOGANALE DELLA COMUNITÀ CAPO 1
<Dichiarazione sommaria di
ingresso ARTICOLO 87
<Obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di ingresso 1. Le merci introdotte nel territorio doganale della
Comunità sono oggetto di una dichiarazione sommaria di ingresso, salvo i
mezzi di trasporto importati in via temporanea e i mezzi di trasporto e le
merci in essi trasportate che si limitano ad attraversare le acque
territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale della Comunità senza
fare scalo all'interno di tale territorio. 2. Se non altrimenti specificato nella normativa doganale,
una dichiarazione sommaria di ingresso è presentata presso l'ufficio doganale
competente prima che le merci siano introdotte nel territorio doganale della
Comunità. Le autorità doganali possono accettare, invece della
dichiarazione sommaria di ingresso, una notifica della dichiarazione sommaria
di ingresso e l'accesso ai relativi dati nel sistema informatico
dell'operatore economico. 3. Le misure intese a modificare elementi non
essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono quanto
segue: a) i casi, diversi da quelli di cui al paragrafo 1 del
presente articolo, in cui l'obbligo della dichiarazione sommaria di ingresso
può essere oggetto di dispensa o di adattamento e le condizioni a cui può
essere oggetto di dispensa o di adattamento; b) il termine entro il quale la dichiarazione sommaria
di ingresso deve essere presentata o resa disponibile prima che le merci
siano introdotte nel territorio doganale della Comunità; c) le norme per eccezioni e variazioni relative al
termine di cui alla lettera b); d) le norme per la determinazione dell'ufficio doganale
competente presso il quale deve essere presentata o resa disponibile la
dichiarazione sommaria di ingresso e dove devono essere effettuati l'analisi
dei rischi e i controlli all'entrata basati sui rischi, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione
con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4. Nell'adottare tali misure, si tiene conto: a) di circostanze particolari; b) dell'applicazione di tali misure a determinati tipi
di traffico di merci, modi di trasporto od operatori economici; c) di accordi internazionali che prevedono misure
particolari di sicurezza. ARTICOLO 88
<Presentazione e persona competente 1. La dichiarazione sommaria di ingresso viene presentata
mediante un procedimento informatico. Possono essere usate informazioni
commerciali, portuali o relative al trasporto, purché contengano le
indicazioni necessarie per una dichiarazione sommaria di ingresso. Le autorità doganali possono accettare, in circostanze
eccezionali, dichiarazioni sommarie di ingresso in forma cartacea, a
condizione che applichino il medesimo livello di gestione del rischio
applicato alle dichiarazioni sommarie di ingresso presentate mediante un
procedimento informatico e che possano essere soddisfatti i requisiti per lo
scambio di tali dati con altri uffici doganali. 2. La dichiarazione sommaria di ingresso è presentata
dalla persona che introduce le merci nel territorio doganale della Comunità o
che assume la responsabilità del loro trasporto in tale territorio. 3. Nonostante gli obblighi della persona di cui al
paragrafo 2, la dichiarazione sommaria di ingresso può essere presentata
anche: a) dall'importatore, dal destinatario o da un'altra
persona in nome o per conto della quale agisce la persona di cui al paragrafo
2; b) da qualsiasi persona in grado di presentare o di far
presentare le merci in questione presso le autorità doganali competenti. 4. Allorché la dichiarazione sommaria di ingresso è
depositata da una persona diversa dal gestore del mezzo di trasporto che
introduce le merci nel territorio doganale della Comunità, detto gestore deve
depositare presso l'ufficio doganale competente una notifica di arrivo sotto
forma di distinta, bolla di spedizione o lista di carico, che riprenda le
informazioni necessarie all'identificazione di tutte le merci trasportate
soggette a dichiarazione sommaria di ingresso. La Commissione adotta, secondo la procedura di
regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, le misure che
definiscono le informazioni che devono figurare nella notifica di arrivo. Il paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alla
notifica di arrivo di cui al primo comma del presente paragrafo. ARTICOLO 89
<Modifica della dichiarazione sommaria di ingresso 1. Su sua richiesta la persona che presenta la
dichiarazione sommaria di ingresso è autorizzata a modificare una o più
indicazioni di questa dichiarazione dopo la presentazione della stessa. Tuttavia, siffatte modifiche non sono possibili dopo
che le autorità doganali: a) hanno informato la persona che ha presentato la
dichiarazione sommaria di ingresso della loro intenzione di procedere alla
visita delle merci; b) hanno stabilito che le indicazioni in questione sono
inesatte; c) hanno autorizzato il ritiro delle merci dal luogo in
cui sono state presentate. 2. Le misure intese a modificare elementi non
essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono eccezioni
alla lettera c), del paragrafo 1 del presente articolo, definendo in
particolare quanto segue: a) i criteri per stabilire i motivi per le modifiche
successive al ritiro; b) gli elementi di informazione che possono essere
modificati; c) il termine successivo al ritiro entro cui possono
essere consentite le modifiche, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione
con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4. ARTICOLO 90
<Dichiarazione in dogana che sostituisce la dichiarazione sommaria
di ingresso L'ufficio doganale competente può non esigere la
presentazione di una dichiarazione sommaria di ingresso per le merci per le
quali prima della scadenza del termine di cui all'articolo 87, paragrafo 3,
primo comma, lettera b) viene presentata una dichiarazione in dogana. In tal
caso, la dichiarazione in dogana deve contenere almeno le indicazioni
necessarie per la dichiarazione sommaria di ingresso. Fino al momento della
sua accettazione a norma dell'articolo 112, essa ha lo status di
dichiarazione sommaria di ingresso. CAPO 2 <Arrivo delle merci SEZIONE 1 <Entrata delle merci nel territorio
doganale della Comunità ARTICOLO 91
<Vigilanza doganale 1. Le merci introdotte nel territorio doganale della
Comunità sono soggette, dal momento della loro introduzione, a vigilanza
doganale e possono subire controlli doganali. Se del caso, esse sono soggette
a tali divieti e restrizioni, giustificati, tra l'altro, da motivi di
moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela della salute e
della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali, tutela
dell'ambiente, protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico
nazionale, e tutela della proprietà industriale o commerciale, compresi i
controlli sui precursori di droghe, sulle merci che violano taluni diritti di
proprietà intellettuale e sui contanti che entrano nella Comunità, nonché
all'applicazione di misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche
e di misure di politica commerciale. Esse restano soggette a tale vigilanza per tutto il
tempo necessario a determinare la loro posizione doganale e non possono
essere rimosse senza l'autorizzazione delle autorità doganali. Fatto salvo l'articolo 166, le merci comunitarie non
sono più soggette a vigilanza doganale una volta determinata la loro
posizione doganale. Le merci non comunitarie rimangono sotto vigilanza
doganale finché non cambiano posizione doganale o non vengono riesportate o
distrutte. 2. Il titolare delle merci sotto vigilanza doganale può
in qualsiasi momento, con l'autorizzazione delle autorità doganali, esaminare
le merci o prelevare campioni, in particolare per determinare la
classificazione tariffaria, il valore in dogana o la posizione doganale delle
merci. ARTICOLO 92
<Trasporto fino al luogo appropriato 1. La persona che introduce le merci nel territorio
doganale della Comunità le trasporta senza indugio, seguendo la via indicata
dalle autorità doganali e in conformità alle loro eventuali istruzioni,
all'ufficio doganale designato dalle autorità doganali, in qualsiasi altro
luogo designato o autorizzato da dette autorità o in una zona franca. L'introduzione delle merci in una zona franca viene
effettuata direttamente, per via marittima o aerea, oppure, se per via
terrestre senza attraversamento di un'altra parte del territorio doganale
della Comunità, quando la zona franca è contigua alla frontiera terrestre tra
uno Stato membro e un paese terzo. Le merci sono presentate alle autorità doganali a norma
dell'articolo 95. 2. Qualsiasi persona che assume la responsabilità del
trasporto delle merci dopo che queste sono state introdotte nel territorio
doganale della Comunità diventa responsabile dell'assolvimento dell'obbligo
di cui al paragrafo 1. 3. Sono assimilate alle merci introdotte nel territorio
doganale della Comunità le merci che, pur trovandosi ancora fuori di tale
territorio, possono essere sottoposte a controlli doganali da parte
dell'autorità doganale di uno Stato membro in virtù di un accordo concluso
con il paese o territorio interessato non facente parte del territorio
doganale della Comunità. 4. Il paragrafo 1 non osta all'applicazione di
disposizioni speciali per le lettere, le cartoline e le stampe e i loro
equivalenti elettronici contenuti in altri supporti o per le merci
trasportate dai viaggiatori, le merci trasportate nelle zone di frontiera o
in gasdotti o via cavo e altro traffico di importanza economica trascurabile,
sempre che la vigilanza doganale e le possibilità di controllo doganale non
ne risultino compromesse. 5. Il paragrafo 1 non si applica ai mezzi di trasporto
e alle merci in essi trasportate che si limitano ad attraversare le acque
territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale della Comunità senza
fare scalo all'interno di tale territorio. ARTICOLO 93
<Servizi aerei e marittimi intracomunitari 1. Gli articoli da 87 a 90, 92, paragrafo 1, e da 94 a
97 non si applicano alle merci che sono temporaneamente uscite dal territorio
doganale della Comunità circolando tra due punti di tale territorio per via
marittima o aerea, a condizione che il trasporto sia stato effettuato in
linea diretta e mediante servizio aereo o collegamento marittimo regolare
senza scalo fuori del territorio doganale della Comunità. 2. Le misure intese a modificare elementi non
essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono
disposizioni speciali per i servizi aerei e i collegamenti marittimi
regolari, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con
controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4. ARTICOLO 94
<Trasporto in circostanze particolari 1. Qualora, per un caso fortuito o per causa di forza
maggiore, non si possa adempiere l'obbligo di cui all'articolo 92, paragrafo
1, la persona tenuta al suo adempimento o qualsiasi altra persona che agisca
per suo conto ne informa senza indugio le autorità doganali. Se il caso
fortuito o la forza maggiore non hanno provocato la perdita totale delle
merci, le autorità doganali vengono anche informate del luogo preciso in cui
si trovano le merci. 2. Qualora una nave o un aeromobile di cui all'articolo
92, paragrafo 5, sia costretta(o), per un caso fortuito o per causa di forza
maggiore, a fare scalo o a sostare temporaneamente nel territorio doganale
della Comunità e l'obbligo di cui all'articolo 92, paragrafo 1, non possa
essere rispettato, la persona che ha introdotto la nave o l'aeromobile nel
predetto territorio doganale, o qualsiasi altra persona che agisca per suo
conto, informa senza indugio le autorità doganali della situazione
sopravvenuta. 3. Le autorità doganali stabiliscono le misure da
prendere per permettere la vigilanza doganale delle merci di cui al paragrafo
1, o della nave o dell'aeromobile, e delle merci che si trovano a bordo nei
casi di cui al paragrafo 2, e per garantire, all'occorrenza, che vengano
successivamente trasportate ad un ufficio doganale o ad altro luogo da esse
designato o autorizzato. SEZIONE 2 <Presentazione, scarico e visita delle
merci ARTICOLO 95
<Presentazione in dogana delle merci 1. Le merci introdotte nel territorio doganale della
Comunità devono essere presentate in dogana immediatamente al loro arrivo
all'ufficio doganale designato o in altro luogo approvato dalle autorità
doganali o nella zona franca da una delle persone seguenti: a) la persona che ha introdotto le merci nel territorio
doganale della Comunità; b) la persona in nome o per conto della quale agisce la
persona che ha introdotto le merci in detto territorio; c) la persona che ha assunto la responsabilità del
trasporto delle merci dopo la loro introduzione nel territorio doganale della
Comunità. 2. Nonostante gli obblighi della persona di cui al
paragrafo 1, le merci possono essere presentate anche: a) da qualsiasi persona che vincoli immediatamente le
merci ad un regime doganale; b) dal titolare di un'autorizzazione per la gestione di
strutture di deposito o da qualsiasi persona che svolga un'attività in una
zona franca. 3. La persona che presenta le merci fa riferimento alla
dichiarazione sommaria di ingresso o alla dichiarazione in dogana presentata
per le merci in questione. 4. Il paragrafo 1 non osta all'applicazione di
eventuali disposizioni speciali riguardanti le lettere, le cartoline e le
stampe e i loro equivalenti elettronici contenuti in altri supporti o le
merci trasportate dai viaggiatori, le merci trasportate nelle zone di
frontiera o in gasdotti o via cavo e altro traffico di importanza economica
trascurabile, sempre che la vigilanza doganale e le possibilità di controllo
doganale non ne risultino compromesse. ARTICOLO 96
<Scarico e visita delle merci 1. Le merci sono scaricate o trasbordate dal mezzo di
trasporto sul quale si trovano solo con l'autorizzazione delle autorità
doganali e unicamente nei luoghi designati o autorizzati dalle medesime. Questa autorizzazione non è tuttavia richiesta in caso
di pericolo imminente che imponga di scaricare immediatamente la totalità o
parte delle merci. In tal caso, le autorità doganali ne sono informate senza
indugio. 2. Le autorità doganali possono esigere in qualsiasi
momento che le merci vengano scaricate e tolte dall'imballaggio al fine di
effettuarne la visita, di prelevare campioni o di esaminare i mezzi di
trasporto utilizzati. 3. Le merci presentate in dogana non possono essere
rimosse dal luogo in cui sono state presentate senza l'autorizzazione delle
autorità doganali. SEZIONE 3 <Formalità successive alla
presentazione ARTICOLO 97
<Obbligo di vincolare le merci non comunitarie a un regime doganale 1. Fatti salvi gli articoli 125 e 127, le merci non
comunitarie presentate in dogana devono essere vincolate a un regime
doganale. 2. Salvo altrimenti disposto, il dichiarante può
scegliere liberamente il regime doganale al quale intende vincolare le merci,
alle condizioni stabilite per quel regime, indipendentemente dalla loro
natura o quantità, o dal loro paese di origine, provenienza o destinazione. ARTICOLO 98
<Merci considerate in custodia temporanea 1. Salvo quando vengono vincolate immediatamente a un
regime doganale per il quale è stata accettata una dichiarazione in dogana o
quando sono state collocate in una zona franca, le merci non comunitarie
presentate in dogana sono considerate in custodia temporanea, a norma
dell'articolo 151. 2. Fatto salvo l'obbligo di cui all'articolo 87,
paragrafo 2, e delle eccezioni o della dispensa previste dalle misure
adottate a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, quando si constata che le
merci non comunitarie presentate in dogana non sono oggetto di una
dichiarazione sommaria di ingresso, il titolare delle merci presenta
immediatamente tale dichiarazione. SEZIONE 4 <Merci circolate in regime di transito ARTICOLO 99
<Deroga per le merci che arrivano in regime di transito L'articolo 92, ad eccezione del primo comma del
paragrafo 1, e gli articoli da 95 a 98 non si applicano quando vengono
introdotte nel territorio doganale della Comunità merci già vincolate a un
regime di transito. ARTICOLO 100 <Disposizioni applicabili alle merci non
comunitarie dopo la conclusione di un regime di transito Gli articoli 96, 97 e 98 si applicano alle merci non
comunitarie che circolano in regime di transito, dopo la loro presentazione
presso l'ufficio doganale di destinazione nel territorio doganale della
Comunità in conformità alle disposizioni vigenti in materia di transito. TITOLO V TITOLO V <NORME GENERALI IN MATERIA DI
POSIZIONE DOGANALE, VINCOLO DELLE MERCI AD UN REGIME DOGANALE, VERIFICA,
SVINCOLO E RIMOZIONE DELLE MERCI CAPO 1 <Posizione doganale delle merci ARTICOLO 101 <Presunzione di posizione doganale delle
merci comunitarie 1. Fatto salvo l'articolo 161, tutte le merci presenti
nel territorio doganale della Comunità sono considerate avere la posizione
doganale di merci comunitarie, tranne quando sia stabilito che non sono merci
comunitarie. 2. Le misure intese a modificare elementi non
essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono: a) i casi in cui non si applica la presunzione di cui
al paragrafo 1 del presente articolo; b) i vari modi per stabilire la posizione doganale
delle merci comunitarie; c) i casi in cui le merci interamente ottenute nel
territorio doganale della Comunità non hanno la posizione doganale di merci
comunitarie se ottenute da merci vincolate al regime di transito esterno,
deposito, ammissione temporanea o perfezionamento attivo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione
con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4. ARTICOLO 102 <Perdita della posizione doganale delle
merci come merci comunitarie Le merci comunitarie diventano non comunitarie quando: a) vengono portate fuori dal territorio doganale della
Comunità, sempre che non si applichino le norme sul transito interno o le
misure stabilite conformemente all'articolo 103; b) sono state vincolate al regime di transito esterno,
di deposito o di perfezionamento attivo compatibilmente con la normativa
doganale; c) sono state vincolate al regime dell'uso finale e
successivamente vengono abbandonate allo Stato o vengono distrutte e restano
i residui; d) la dichiarazione di immissione delle merci in libera
pratica è invalidata dopo lo svincolo in conformità a misure adottate a norma
dell'articolo 114, paragrafo 2, secondo comma. ARTICOLO 103 <Merci comunitarie che escono
temporaneamente dal territorio doganale Le misure intese a modificare elementi non essenziali
del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono le condizioni alle
quali le merci comunitarie possono circolare, senza essere soggette a un
regime doganale, da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità
e temporaneamente fuori di tale territorio senza che muti la loro posizione
doganale, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con
controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4. CAPO 2 <Vincolo delle merci ad un
regime doganale SEZIONE 1 <Disposizioni generali ARTICOLO 104 <Dichiarazione in dogana delle merci e
vigilanza doganale sulle merci comunitarie 1. Tutte le merci destinate ad essere vincolate a un
regime doganale, ad eccezione del regime di zona franca, sono oggetto di una
dichiarazione in dogana appropriata al regime in questione. 2. Le merci comunitarie dichiarate per l'esportazione,
il transito all'interno della Comunità o il perfezionamento passivo sono
soggette a vigilanza doganale dal momento dell'accettazione della
dichiarazione di cui al paragrafo 1 fino al momento in cui escano dal
territorio doganale della Comunità o siano abbandonate allo Stato o distrutte
o fino a quando la dichiarazione in dogana sia invalidata. ARTICOLO 105 <Uffici doganali competenti 1. Salvo altrimenti disposto dalla normativa
comunitaria, gli Stati membri definiscono l'ubicazione e la competenza dei
vari uffici doganali siti sul loro territorio. Essi garantiscono che siano fissati orari ufficiali di
apertura ragionevoli ed adeguati, che tengano conto della natura del traffico
e delle merci e del regime doganale al quale devono essere vincolate, per
evitare che il flusso del traffico internazionale sia ostacolato o distorto. 2. La Commissione adotta, secondo la procedura di
regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, le misure per definire
i vari ruoli e responsabilità degli stessi uffici doganali competenti,
segnatamente: a) gli uffici doganali di entrata, importazione,
esportazione o uscita; b) gli uffici doganali che espletano le formalità
relative al vincolo delle merci a un regime doganale; c) gli uffici doganali che concedono autorizzazioni e
sorvegliano i regimi doganali. ARTICOLO 106 <Sdoganamento centralizzato 1. Le autorità doganali possono autorizzare a
presentare, o a rendere disponibile, presso l'ufficio doganale competente del
luogo in cui l'interessato è stabilito una dichiarazione in dogana per le
merci presentate in dogana presso un altro ufficio doganale. In tali casi
l'obbligazione doganale si considera sorta nell'ufficio doganale presso il
quale è stata presentata o resa disponibile la dichiarazione in dogana. 2. L'ufficio doganale presso il quale è presentata o
resa disponibile la dichiarazione in dogana espleta le formalità per la
verifica della dichiarazione, il recupero dell'importo del dazio
all'importazione o all'esportazione corrispondente all'eventuale obbligazione
doganale e la concessione dello svincolo delle merci. 3. L'ufficio doganale presso il quale sono presentate
le merci effettua, fatti salvi i controlli di sicurezza che gli incombono,
gli eventuali esami legittimamente richiesti dall'ufficio doganale presso cui
è stata presentata o resa disponibile la dichiarazione in dogana e autorizza
lo svincolo delle merci, tenendo conto delle informazioni ricevute da tale
ufficio. 4. Le misure intese a modificare elementi non
essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono in
particolare quanto segue: a) la concessione dell'autorizzazione di cui al
paragrafo 1; b) i casi in cui deve essere effettuato il riesame
dell'autorizzazione; c) le condizioni di concessione dell'autorizzazione; d) l'identificazione dell'autorità doganale competente
per la concessione dell'autorizzazione; e) la consultazione e informazione delle altre autorità
doganali, se del caso; f) le condizioni dell'eventuale sospensione o revoca
dell'autorizzazione; g) il ruolo e le responsabilità specifici degli uffici
doganali competenti interessati, soprattutto riguardo ai controlli da
effettuare; h) la forma, e l'eventuale termine, dell'espletamento
delle formalità, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione
con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4. Tali misure tengono conto dei seguenti aspetti: - in relazione alla lettera c), qualora sia interessato
più di uno Stato membro, il rispetto da parte del richiedente dei criteri
stabiliti all'articolo 14 per la concessione dello status di operatore
economico autorizzato, - in relazione alla lettera d), il luogo in cui è
tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini
doganali, in modo da facilitare il controllo basato su revisioni contabili, e
in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle a ARTICOLO 107 <Tipi di dichiarazione in dogana 1. La dichiarazione in dogana viene presentata mediante
procedimento informatico. Le autorità doganali possono accettare che la dichiarazione
in dogana consista in un'iscrizione nelle scritture del dichiarante, purché
le autorità doganali abbiano accesso a tali dati nel sistema elettronico del
dichiarante e siano soddisfatti i requisiti per qualsiasi scambio di tali
dati necessario tra gli uffici doganali. 2. Quando tale possibilità sia prevista dalla normativa
doganale, le autorità doganali possono accettare una dichiarazione doganale
scritta o orale o altro atto con cui le merci possano essere vincolate a un
regime doganale. 3. La Commissione adotta, secondo la procedura di
regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure per
l'applicazione del presente articolo. SEZIONE 2 <Dichiarazioni normali in dogana ARTICOLO 108 <Contenuto di una dichiarazione e
documenti di accompagnamento 1. Le dichiarazioni in dogana devono contenere tutte le
indicazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano
il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci. Le dichiarazioni in
dogana fatte per via informatica devono contenere una firma elettronica o un
altro mezzo di autenticazione. Le dichiarazioni su supporto cartaceo devono
essere firmate. La Commissione adotta, secondo la procedura di
regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure che stabiliscono
le specifiche cui devono conformarsi le dichiarazioni in dogana. 2. I documenti di accompagnamento richiesti per
l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il
quale sono dichiarate le merci devono essere a disposizione delle autorità
doganali nel momento in cui viene presentata la dichiarazione. 3. Quando la dichiarazione in dogana viene presentata
mediante procedimento informatico, le autorità doganali possono accettare che
anche i documenti di accompagnamento siano presentati utilizzando tale
procedimento. Le autorità doganali possono accettare, invece della
presentazione dei suddetti documenti, di accedere ai pertinenti dati nel
sistema informatico dell'operatore economico. Tuttavia, su richiesta del dichiarante, le autorità
doganali possono autorizzare la messa a disposizione di tali documenti dopo
lo svincolo delle merci. 4. La Commissione adotta, secondo la procedura di
regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure per
l'applicazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo. SEZIONE 3 <Dichiarazioni semplificate in dogana ARTICOLO 109 <Dichiarazione semplificata 1. Le autorità doganali, purché siano soddisfatte le
condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, autorizzano chiunque
a ottenere il vincolo delle merci a un regime doganale sulla base di una
dichiarazione semplificata che può omettere taluni particolari e documenti di
accompagnamento menzionati all'articolo 108. 2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali
del presente regolamento, integrandolo, riguardanti le condizioni alle quali
viene concessa l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo,
sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui
all'articolo 184, paragrafo 4. 3. La Commissione può adottare, secondo la procedura di
regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure riguardanti le
specifiche a cui devono essere conformi le dichiarazioni semplificate. ARTICOLO 110 <Dichiarazione complementare 1. In caso di dichiarazione semplificata a norma
dell'articolo 109, paragrafo 1, il dichiarante fornisce una dichiarazione
complementare contenente le ulteriori indicazioni necessarie a completare una
dichiarazione in dogana per il regime doganale in questione. La dichiarazione complementare può avere carattere
globale, periodico o riepilogativo. Le misure intese a modificare elementi non essenziali
del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono eccezioni al primo
comma del presente paragrafo, sono adottate secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4. 2. La dichiarazione complementare e la dichiarazione
semplificata di cui all'articolo 109, paragrafo 1, sono considerate
costituire uno strumento unico ed indivisibile che ha effetto a decorrere
dalla data di accettazione della dichiarazione semplificata a norma
dell'articolo 112. Quando la dichiarazione semplificata è costituita da
un'iscrizione nelle scritture del dichiarante e dall'accesso a tali dati da
parte delle autorità doganali, la dichiarazione ha effetto a decorrere dalla
data di iscrizione delle merci nelle scritture. 3. Il luogo in cui la dichiarazione complementare deve
essere presentata in conformità all'autorizzazione si considera, ai fini
dell'articolo 55, essere il luogo in cui è stata presentata la dichiarazione
in dogana. SEZIONE 4 <Disposizioni applicabili a tutte le
dichiarazioni in dogana ARTICOLO 111 <Persona che presenta una dichiarazione 1. Fatto salvo l'articolo 110, paragrafo 1, la
dichiarazione in dogana può essere fatta da qualsiasi persona che sia in
grado di presentare o rendere disponibili tutti i documenti richiesti per
l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il
quale sono dichiarate le merci. Tale persona deve inoltre essere in grado di
presentare o far presentare le merci in questione all'ufficio doganale
competente. Tuttavia, qualora l'accettazione di una dichiarazione
in dogana implichi obblighi particolari per una determinata persona, la
dichiarazione deve essere fatta da tale persona o dal suo rappresentante. 2. Il dichiarante deve essere stabilito nel territorio
doganale della Comunità. Tuttavia, la condizione di stabilimento nella
Comunità non è richiesta alle persone che: - presentano una dichiarazione di transito o di
ammissione temporanea, - dichiarano merci a titolo occasionale, nella misura
in cui le autorità doganali lo ritengano giustificato. 3. Le misure intese a modificare elementi non
essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono i casi in
cui sono ammesse deroghe agli obblighi di cui al paragrafo 2 e che ne
precisano le condizioni, sono adottate secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4. ARTICOLO 112 <Accettazione di una dichiarazione 1. Le dichiarazioni rispondenti alle condizioni
stabilite nel presente capo sono accettate immediatamente dalle autorità
doganali se le merci cui si riferiscono sono state presentate in dogana o,
con soddisfazione delle autorità doganali, sono rese disponibili per i
controlli doganali. Quando la dichiarazione è costituita da un'iscrizione
nelle scritture del dichiarante e dall'accesso a tali dati da parte delle
autorità doganali, la dichiarazione si considera accettata dal momento
dell'iscrizione delle merci nelle scritture. Le autorità doganali possono
dispensare il dichiarante, senza pregiudizio dei suoi obblighi legali e
dell'applicazione dei controlli di sicurezza, dall'obbligo di presentare o
rendere disponibili le merci per il controllo doganale. 2. Fatto salvo l'articolo 110, paragrafo 2, o il
secondo comma del paragrafo 1 del presente articolo, qualora una
dichiarazione in dogana venga presentata presso un ufficio doganale diverso
da quello al quale vengono presentate le merci, la dichiarazione è accettata
se l'ufficio al quale vengono presentate le merci conferma la disponibilità
delle stesse ai fini dei controlli doganali. 3. Salvo altrimenti disposto, la data di accettazione
della dichiarazione in dogana da parte delle autorità doganali è la data da
usare per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime
doganale per il quale sono dichiarate le merci e per tutte le altre formalità
all'importazione o all'esportazione. 4. La Commissione adotta, secondo la procedura di
regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure che prevedono
norme dettagliate per l'applicazione del presente articolo. ARTICOLO 113 <Modifica della dichiarazione 1. Su sua richiesta, il dichiarante è autorizzato a
modificare una o più indicazioni della dichiarazione dopo l'accettazione di
quest'ultima da parte delle autorità doganali. La modifica non può far
diventare oggetto della dichiarazione merci diverse da quelle che ne
costituivano l'oggetto iniziale. 2. Tuttavia siffatte rettifiche non possono più essere
autorizzate se la richiesta è fatta dopo che le autorità doganali: a) hanno informato il dichiarante che intendono
procedere alla visita delle merci; b) hanno stabilito che le indicazioni in questione sono
inesatte; c) hanno svincolato le merci. 3. Le misure intese a modificare elementi non
essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono eccezioni
al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, sono adottate secondo la
procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184,
paragrafo 4. ARTICOLO 114 <Invalidamento della dichiarazione 1. Su richiesta del dichiarante, le autorità doganali
invalidano una dichiarazione già accettata quando: a) sono certe che le merci saranno vincolate
immediatamente a un altro regime doganale; b) sono certe che, in seguito a circostanze
particolari, non è più giustificato il vincolo delle merci al regime doganale
per il quale sono state dichiarate. Tuttavia, se le autorità doganali hanno informato il
dichiarante che intendono procedere alla visita delle merci, la richiesta di
invalidare la dichiarazione può essere accolta solo dopo tale visita. 2. Una volta concesso lo svincolo delle merci, la
dichiarazione non può più essere invalidata. Le misure intese a modificare elementi non essenziali
del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono eccezioni al primo
comma del presente paragrafo, sono adottate secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4. SEZIONE 5 <Altre semplificazioni ARTICOLO 115 <Agevolazione della compilazione di
dichiarazioni in dogana relative a merci classificate in sottovoci tariffarie
diverse Quando una spedizione è costituita da merci
classificate in sottovoci tariffarie diverse e il trattamento di ciascuna di
tali merci, per la compilazione della dichiarazione in dogana secondo le
relative sottovoci, comporta un carico di lavoro e di spesa sproporzionato
rispetto ai dazi all'importazione applicabili, le autorità doganali possono
accettare, su richiesta del dichiarante, che i dazi all'importazione siano
applicati all'intera spedizione sulla base delle sottovoci tariffarie delle
merci soggette all'aliquota più elevata del dazio all'importazione o all'esportazione. La Commissione può adottare, secondo la procedura di
regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure per
l'applicazione del presente articolo. ARTICOLO 116 <Semplificazione delle formalità e dei
controlli doganali 1. Le autorità doganali possono autorizzare
semplificazioni delle formalità e dei controlli doganali diverse da quelle
stabilite alla sezione 3 del presente capo. 2. Le misure intese a modificare elementi non
essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono in
particolare quanto segue: a) la concessione delle autorizzazioni di cui al
paragrafo 1; b) i casi in cui deve essere effettuato il riesame
delle autorizzazioni e le condizioni alle quali la loro utilizzazione deve
essere controllata dalle autorità doganali; c) le condizioni alle quali sono concesse le
autorizzazioni; d) le condizioni alle quali un operatore economico può
essere autorizzato a espletare talune formalità doganali che dovrebbero, in
linea di principio, essere espletate dalle autorità doganali, inclusa
l'autovalutazione dei dazi all'importazione e all'esportazione, e a
effettuare taluni controlli sotto vigilanza doganale; e) l'identificazione dell'autorità doganale competente
per la concessione delle autorizzazioni; f) la consultazione e informazione delle altre autorità
doganali, se del caso; g) le condizioni alle quali le autorizzazioni possono
essere sospese o revocate; h) il ruolo e le responsabilità specifici degli uffici
doganali competenti interessati, soprattutto riguardo ai controlli da
effettuare; j) la forma, e l'eventuale termine, dell'espletamento
delle formalità, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione
con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4. Tali misure tengono conto dei seguenti aspetti: - le formalità doganali da espletare e i controlli
doganali da effettuare a fini di sicurezza sulle merci che entrano nel
territorio doganale della Comunità o ne escono, - le norme adottate ai sensi dell'articolo 25,
paragrafo 3, - per quanto concerne la lettera d), qualora sia
interessato più di uno Stato membro, il richiedente deve avere lo status di
operatore economico autorizzato a norma dell'articolo 14, - per quanto concerne la lettera e), il luogo in cui è
tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini
doganali, in modo da facilitare il controllo basato su revisioni contabili, e
il luogo in cui sarà svolta almeno parte delle att CAPO 3 <Verifica e svincolo delle merci SEZIONE 1 <Verifica ARTICOLO 117 <Verifica della dichiarazione in dogana Per verificare l'esattezza delle indicazioni contenute
in una dichiarazione in dogana che hanno accettato, le autorità doganali
possono: a) esaminare la dichiarazione e tutti i documenti di
accompagnamento; b) chiedere al dichiarante di presentare altri
documenti; c) procedere alla visita delle merci; d) prelevare campioni per l'analisi o per un controllo
approfondito delle merci. ARTICOLO 118 <Visita delle merci e prelievo di
campioni 1. Il trasporto delle merci nel luogo in cui si deve
procedere alla visita delle stesse e al prelievo di campioni e tutte le
manipolazioni rese necessarie dalla visita o dal prelievo sono effettuati dal
dichiarante o sotto la sua responsabilità. Le relative spese sono a carico
del dichiarante. 2. Il dichiarante ha il diritto di assistere o di farsi
rappresentare alla visita delle merci e al prelievo di campioni. Qualora ne
abbiano ragionevolmente motivo, le autorità doganali possono esigere che il
dichiarante assista o si faccia rappresentare alla visita delle merci o al
prelievo di campioni o che fornisca loro l'assistenza necessaria per
facilitare tale visita o prelievo. 3. Se effettuato a norma delle disposizioni vigenti, il
prelievo di campioni non dà luogo ad alcun risarcimento da parte delle
autorità doganali, ma le spese inerenti all'analisi o al controllo dei
campioni sono a loro carico. ARTICOLO 119 <Visita e prelievo di campioni
limitatamente a una parte delle merci 1. Se la visita o il prelievo di campioni riguarda solo
una parte delle merci oggetto di una medesima dichiarazione in dogana i
risultati della visita parziale o dell'analisi o controllo dei campioni
valgono per tutte le merci oggetto di tale dichiarazione. Il dichiarante, tuttavia, può chiedere una visita
supplementare delle merci o un prelievo di altri campioni quando ritenga che
i risultati della visita parziale o dell'analisi o controllo dei campioni non
siano validi per il resto delle merci dichiarate. La richiesta viene accolta
a condizione che le merci non siano state svincolate oppure, se le merci sono
state svincolate, a condizione che il dichiarante dimostri che non sono state
alterate in alcun modo. 2. Ai fini del paragrafo 1, quando una dichiarazione in
dogana riguarda due o più articoli, si considera che le indicazioni relative
a ciascun articolo costituiscano una dichiarazione separata. 3. Secondo la procedura di gestione di cui all'articolo
184, paragrafo 3, la Commissione adotta misure che stabiliscono la procedura
da seguire in caso di risultati divergenti degli esami a norma del paragrafo
1 del presente articolo. ARTICOLO 120 <Risultati della verifica 1. I risultati della verifica della dichiarazione in
dogana sono utilizzati per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano
il regime doganale al quale le merci sono vincolate. 2. Quando non si procede alla verifica della
dichiarazione in dogana, il paragrafo 1 si applica in base alle indicazioni
figuranti nella dichiarazione. 3. I risultati della verifica effettuata dalle autorità
doganali hanno la stessa forza probante in tutto il territorio doganale della
Comunità. ARTICOLO 121 <Misure di identificazione 1. Le autorità doganali o, se del caso, gli operatori
economici, autorizzati in tal senso dalle autorità doganali, prendono le
misure necessarie per identificare le merci quando tale identificazione sia
necessaria per garantire il rispetto delle disposizioni che disciplinano il
regime doganale per il quale le merci sono state dichiarate. Le misure di identificazione hanno gli stessi effetti
giuridici in tutto il territorio doganale della Comunità. 2. I contrassegni d'identificazione apposti sulle merci
o sui mezzi di trasporto sono rimossi o distrutti soltanto dalle autorità
doganali o, con l'autorizzazione di queste ultime, dagli operatori economici,
salvo che, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, la loro
rimozione o distruzione sia indispensabile per garantire la protezione delle
merci o dei mezzi di trasporto. ARTICOLO 122 <Misure di applicazione La Commissione può, secondo la procedura di
regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, adottare misure per
l'applicazione della presente sezione. SEZIONE 2 <Svincolo ARTICOLO 123 <Svincolo delle merci 1. Fatto salvo l'articolo 117, quando sono soddisfatte
le condizioni per il vincolo delle merci al regime in questione e sempre che
siano state applicate le eventuali restrizioni e le merci non formino oggetto
di divieti, le autorità doganali procedono allo svincolo delle stesse non
appena le indicazioni contenute nella dichiarazione in dogana sono state
verificate oppure accettate senza verifica. Il primo comma si applica anche quando la verifica di
cui all'articolo 117 non può essere ultimata entro un termine ragionevole e
la presenza delle merci ai fini della verifica non è più necessaria. 2. Tutte le merci oggetto della medesima dichiarazione
sono svincolate in un'unica volta. Ai fini del primo comma, quando una dichiarazione in
dogana riguarda due o più articoli, si considera che le indicazioni relative
a ciascun articolo costituiscano una dichiarazione in dogana separata. 3. Se le merci vengono presentate a un ufficio doganale
diverso da quello presso il quale è stata accettata la dichiarazione in
dogana, le autorità doganali in questione si scambiano le informazioni necessarie
allo svincolo delle merci, senza pregiudizio dei controlli adeguati. ARTICOLO 124 <Svincolo subordinato al pagamento
dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione corrispondente
all'obbligazione doganale ovvero alla costituzione di una garanzia 1. Quando il vincolo delle merci a un regime doganale
fa sorgere un'obbligazione doganale, lo svincolo delle merci è subordinato al
pagamento dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione
corrispondente all'obbligazione doganale ovvero alla costituzione di una
garanzia a copertura dell'obbligazione. Tuttavia, fatto salvo il terzo comma, il primo comma
non si applica al regime dell'ammissione temporanea in esenzione parziale dai
dazi all'importazione. Quando, in virtù delle disposizioni che disciplinano il
regime doganale per il quale sono dichiarate le merci, le autorità doganali
richiedono la costituzione di una garanzia, lo svincolo delle merci per il
regime doganale in questione può essere concesso soltanto dopo la costituzione
di tale garanzia. 2. Secondo la procedura di regolamentazione di cui
all'articolo 184, paragrafo 2, la Commissione può adottare misure che
stabiliscono deroghe al paragrafo 1, primo e terzo comma del presente
articolo. CAPO 4 <Rimozione delle merci ARTICOLO 125 <Distruzione delle merci Qualora abbiano ragionevoli motivi, le autorità
doganali possono esigere la distruzione delle merci che sono state presentate
in dogana. Esse ne informano di conseguenza il titolare delle merci. Le spese
relative alla distruzione delle merci sono a carico di quest'ultimo. ARTICOLO 126 <Misure che devono prendere le autorità
doganali 1. Le autorità doganali prendono tutte le misure
necessarie, compresa la confisca e la vendita o la distruzione, per rimuovere
le merci nei casi seguenti: a) qualora non sia stato osservato uno degli obblighi
stabiliti dalla normativa doganale in relazione all'introduzione di merci non
comunitarie nel territorio doganale della Comunità o le merci siano state
sottratte alla vigilanza doganale; b) quando le merci non possono essere svincolate per
una delle ragioni seguenti: i) non è stato possibile per motivi imputabili al
dichiarante intraprenderne o proseguirne la visita nel termine prescritto
dalle autorità doganali; ii) non sono stati resi disponibili i documenti alla
cui presentazione è subordinato il vincolo delle merci al regime doganale
chiesto o il loro svincolo ai fini di tale regime; iii) i dazi all'importazione o all'esportazione, a
seconda dei casi, che avrebbero dovuto essere pagati o garantiti non lo sono
stati nel termine prescritto; iv) sono soggette a divieti o restrizioni; c) quando le merci non sono state ritirate entro un
termine ragionevole dopo il loro svincolo; d) quando dopo lo svincolo le merci sono risultate non
conformi alle condizioni per la concessione dello stesso; e) quando le merci sono abbandonate allo Stato
conformemente all'articolo 127. 2. Le merci non comunitarie che sono state abbandonate
allo Stato, sequestrate o confiscate si considerano vincolate al regime della
custodia temporanea. ARTICOLO 127 <Abbandono 1. Le merci non comunitarie e le merci in regime di uso
finale possono, con il permesso preliminare delle autorità doganali, essere
abbandonate allo Stato dal titolare del regime o, se del caso, dal titolare
delle merci. 2. L'abbandono non comporta alcuna spesa per lo Stato.
Le spese risultanti dalla distruzione o da altra forma di rimozione delle
merci sono a carico del titolare del regime o, se del caso, del titolare
delle merci. ARTICOLO 128 <Misure di applicazione Le misure intese a modificare elementi non essenziali
del presente regolamento, integrandolo, che si riferiscono all'applicazione
del presente capo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con
controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4. TITOLO VI TITOLO VI <IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA ED
ESENZIONE DAI DAZI ALL'IMPORTAZIONE CAPO 1 <Immissione in libera pratica ARTICOLO 129 <Campo di applicazione ed effetto 1. Le merci non comunitarie destinate al mercato comunitario
o destinate all'uso o al consumo privato nell'ambito della Comunità sono
vincolate al regime di immissione in libera pratica. 2. L'immissione in libera pratica comporta: a) la riscossione dei dazi dovuti all'importazione; b) la riscossione, ove opportuno, di altri oneri, come
previsto dalle pertinenti disposizioni vigenti in materia di riscossione di
tali oneri; c) l'applicazione delle misure, dei divieti e delle
restrizioni di politica commerciale, a meno che non debbano essere applicati
in una fase precedente; d) l'espletamento delle altre formalità stabilite per
l'importazione delle merci. 3. L'immissione in libera pratica attribuisce alle
merci non comunitarie la posizione doganale di merci comunitarie. CAPO 2 <Esenzione dai dazi all'importazione SEZIONE 1 <Merci in reintroduzione ARTICOLO 130 <Campo di applicazione ed effetto 1. Le merci non comunitarie che, dopo essere state
inizialmente esportate come merci comunitarie dal territorio doganale della
Comunità, vi sono reintrodotte entro tre anni e sono dichiarate per
l'immissione in libera pratica sono esentate dai dazi all'importazione, su
richiesta della persona interessata. 2. Il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 può
essere superato per tener conto di circostanze particolari. 3. Se, anteriormente alla loro esportazione dal
territorio doganale della Comunità, le merci in reintroduzione erano state
immesse in libera pratica in esenzione da dazio o con dazio all'importazione
ridotto a causa di un particolare uso finale, l'esenzione di cui al paragrafo
1 è accordata soltanto se esse devono essere immesse in libera pratica per lo
stesso uso finale. Se l'uso finale per il quale le merci in questione
devono essere immesse in libera pratica non è più lo stesso, l'importo del
dazio all'importazione viene ridotto dell'importo eventualmente riscosso
all'atto della loro prima immissione in libera pratica. Se quest'ultimo
importo è superiore a quello applicato all'immissione in libera pratica delle
merci in reintroduzione, non viene concesso alcun rimborso. 4. I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si
applicano, mutatis mutandis, alle merci comunitarie che hanno perso la loro
posizione doganale come merci comunitarie a norma dell'articolo 102, lettera
b) e che vengono successivamente immesse in libera pratica. 5. L'esenzione dai dazi all'importazione è concessa
unicamente se le merci vengono reintrodotte nello stato in cui sono state
esportate. ARTICOLO 131 <Casi in cui non viene concessa
l'esenzione dai dazi all'importazione L'esenzione dai dazi all'importazione di cui
all'articolo 130 non è concessa per: a) le merci esportate dal territorio doganale della
Comunità in regime di perfezionamento passivo, a meno che: i) tali merci non si trovino ancora nello stato in cui
sono state esportate; ii) le norme adottate ai sensi dell'articolo 134 non lo
prevedano; b) le merci beneficiarie di misure stabilite dalla
politica agricola comune che hanno comportato la loro esportazione dal
territorio doganale della Comunità, a meno che le norme adottate ai sensi
dell'articolo 134 non lo prevedano. ARTICOLO 132 <Merci precedentemente vincolate al
regime di perfezionamento attivo 1. L'articolo 130 si applica, mutatis mutandis, ai
prodotti trasformati inizialmente riesportati dal territorio doganale della
Comunità dopo essere stati vincolati al regime di perfezionamento attivo. 2. Su richiesta del dichiarante, che deve fornire le
informazioni necessarie, l'importo dei dazi all'importazione sulle merci di
cui al paragrafo 1 del presente articolo viene determinato a norma
dell'articolo 53, paragrafo 3. La data di accettazione della notifica di
riesportazione è considerata come data di immissione in libera pratica. 3. L'esenzione dai dazi all'importazione di cui
all'articolo 130 non viene concessa per i prodotti trasformati che sono stati
esportati a norma dell'articolo 142, paragrafo 2, lettera b), a meno che sia
assicurato che le merci non saranno vincolate al regime di perfezionamento
attivo. SEZIONE 2 <Pesca marittima e prodotti estratti
dal mare ARTICOLO 133 <Prodotti della pesca marittima e altri
prodotti estratti dal mare 1. Fatto salvo l'articolo 36, paragrafo 1, sono
esentati dai dazi all'importazione in caso di immissione in libera pratica: a) i prodotti della pesca marittima e gli altri
prodotti estratti dal mare territoriale di un paese o territorio non facente
parte del territorio doganale della Comunità unicamente da navi immatricolate
o registrate in uno Stato membro e battenti bandiera di tale Stato; b) i prodotti ottenuti a partire da prodotti di cui
alla lettera a) a bordo di navi-officina che soddisfano alle condizioni di
cui alla medesima lettera a). SEZIONE 3 <Misure di applicazione ARTICOLO 134 <Misure di applicazione Le misure intese a modificare elementi non essenziali
del presente regolamento, integrandolo, che si riferiscono all'applicazione
del presente capo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con
controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4. TITOLO VII TITOLO VII <REGIMI SPECIALI CAPO 1 <Disposizioni generali ARTICOLO 135 <Campo di applicazione Le merci possono essere vincolate a una delle seguenti
categorie di regimi speciali: a) transito, che comprende il transito esterno e
interno; b) deposito, che comprende la custodia temporanea, il
deposito doganale e le zone franche; c) uso particolare, che comprende l'ammissione
temporanea e l'uso finale; d) perfezionamento, che comprende il perfezionamento
attivo e passivo. ARTICOLO 136 <Autorizzazione 1. È richiesta l'autorizzazione delle autorità doganali
per: - il ricorso al regime di perfezionamento attivo o
passivo, di ammissione temporanea o di uso finale, - la gestione di strutture di deposito per la custodia
temporanea o il deposito doganale delle merci, salvo nei casi in cui il gestore
delle strutture di deposito sia l'autorità doganale. L'autorizzazione definisce le condizioni alle quali è
consentito il ricorso a uno o più dei suddetti regimi o la gestione di
strutture di deposito. 2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali
del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono in particolare
quanto segue: a) la concessione dell'autorizzazione di cui al
paragrafo 1; b) i casi in cui deve essere effettuato il riesame
dell'autorizzazione; c) le condizioni di concessione dell'autorizzazione; d) l'identificazione dell'autorità doganale competente
per la concessione dell'autorizzazione; e) la consultazione e informazione delle altre autorità
doganali, se del caso; f) le condizioni dell'eventuale sospensione o revoca
dell'autorizzazione; g) il ruolo e le responsabilità specifici degli uffici
doganali competenti interessati, soprattutto riguardo ai controlli da
effettuare; h) la forma, e l'eventuale termine, dell'espletamento
delle formalità, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione
con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4. Tali misure tengono conto dei seguenti aspetti: a) per quanto concerne la lettera c) del primo comma,
qualora sia interessato più di uno Stato membro, la conformità del
richiedente ai criteri di cui all'articolo 14 per la concessione dello status
di operatore economico autorizzato; b) in relazione alla lettera d) del primo comma, il
luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del
richiedente a fini doganali, in modo da facilitare il controllo basato su
revisioni contabili, e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle
attività oggetto dell'autorizzazione. 3. Salvo altrimenti disposto dalla normativa doganale,
l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa esclusivamente: a) alle persone stabilite nel territorio doganale della
Comunità; b) alle persone che offrono tutte le necessarie
garanzie di un ordinato svolgimento delle operazioni e che, nei casi in cui
per le merci vincolate ad un regime speciale potrebbero sorgere
un'obbligazione doganale o altre imposte, costituiscono una garanzia a norma
dell'articolo 56; c) per i regimi di ammissione temporanea o
perfezionamento attivo, rispettivamente alla persona che utilizza o fa
utilizzare le merci o alla persona che effettua o fa effettuare operazioni di
perfezionamento. Le misure intese a modificare elementi non essenziali
del presente regolamento, integrandolo, che prevedono deroghe al primo comma
del presente paragrafo, sono adottate secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4. 4. Salvo altrimenti disposto e in aggiunta al paragrafo
3, l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa soltanto quando sono
soddisfatte le seguenti condizioni: a) se le autorità doganali possono garantire
l'esercizio della vigilanza doganale senza dover introdurre misure
amministrative sproporzionate rispetto alle esigenze economiche in questione; b) se gli interessi essenziali dei produttori
comunitari non vengono pregiudicati dall'autorizzazione per il regime di
perfezionamento (condizioni economiche). Salvo prova contraria o qualora la normativa doganale
disponga che le condizioni economiche sono da considerare soddisfatte, si
considera che non vi sia alcun pregiudizio per gli interessi essenziali dei
produttori comunitari ai sensi del primo comma, lettera b). Qualora esistano prove di un probabile pregiudizio per
gli interessi essenziali dei produttori comunitari, viene effettuato un esame
delle condizioni economiche, conformemente all'articolo 185. La Commissione adotta, secondo la procedura di
regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure che
disciplinano: a) l'esame delle condizioni economiche; b) la determinazione dei casi in cui vi è un probabile
pregiudizio degli interessi essenziali dei produttori comunitari, tenendo
conto delle misure di politica commerciale e agricola; c) la determinazione dei casi in cui si considerano
soddisfatte le condizioni economiche. 5. Il titolare dell'autorizzazione informa le autorità
doganali di qualsiasi elemento sopraggiunto dopo il rilascio
dell'autorizzazione che possa avere un'incidenza sul mantenimento o sul
contenuto di quest'ultima. ARTICOLO 137 <Scritture 1. Fatta eccezione per il regime di transito e salvo
altrimenti disposto dalla normativa doganale, il titolare
dell'autorizzazione, il titolare del regime e tutte le persone che svolgono
un'attività che comporta il deposito, la lavorazione o la trasformazione
delle merci, oppure la vendita o l'acquisto delle merci nelle zone franche
tengono delle scritture nella forma approvata dalle autorità doganali. Le scritture devono consentire alle autorità doganali
di sorvegliare il regime in questione, in particolare per quanto riguarda
l'identificazione, la posizione doganale e i movimenti delle merci vincolate
a tale regime. 2. Le misure intese a modificare elementi non
essenziali del presente regolamento, integrandolo, che si riferiscono
all'applicazione del presente articolo, sono adottate secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4. ARTICOLO 138 <Appuramento di un regime 1. Nei casi diversi dal regime di transito e fatto
salvo l'articolo 166, un regime speciale è appurato quando le merci vincolate
a tale regime, o i prodotti trasformati, sono vincolati ad un successivo
regime, sono usciti dal territorio doganale della Comunità, sono stati
distrutti e non restano i residui, o sono abbandonati allo Stato
conformemente all'articolo 127. 2. Il regime di transito è appurato dalle autorità
doganali quando esse sono in grado di stabilire, sulla base di un confronto
tra i dati di cui dispone l'ufficio doganale di partenza e quelli di cui
dispone l'ufficio doganale di destinazione, che il regime si è concluso
correttamente. 3. Le autorità doganali adottano tutte le misure
necessarie a regolarizzare la situazione delle merci per le quali un regime
non è stato appurato alle condizioni stabilite. ARTICOLO 139 <Trasferimento di diritti e obblighi I diritti e gli obblighi del titolare di un regime
riguardo alle merci vincolate ad un regime speciale diverso dal transito
possono essere trasferiti interamente o in parte, alle condizioni stabilite
dalle autorità doganali, ad altre persone che soddisfano le condizioni
previste per il regime in questione. ARTICOLO 140 <Circolazione delle merci 1. Le merci vincolate ad un regime speciale diverso dal
transito o collocate in una zona franca possono circolare da una località
all'altra del territorio doganale della Comunità, sempre che ciò sia previsto
dall'autorizzazione o dalla normativa doganale. 2. La Commissione adotta, secondo la procedura di
regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure per
l'applicazione del presente articolo. ARTICOLO 141 <Manipolazioni usuali Le merci vincolate al regime di deposito doganale o ad
un regime di perfezionamento o collocate in una zona franca possono essere
oggetto di manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione, a
migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararle per la
distribuzione o la rivendita. ARTICOLO 142 <Merci equivalenti 1. Le merci equivalenti consistono in merci comunitarie
immagazzinate, utilizzate o trasformate al posto di merci vincolate ad un
regime speciale. Nel quadro del regime di perfezionamento passivo, le
merci equivalenti consistono in merci non comunitarie trasformate al posto di
merci comunitarie vincolate al regime di perfezionamento passivo. Le merci equivalenti presentano lo stesso codice di
nomenclatura combinata a otto cifre, la stessa qualità commerciale e le
stesse caratteristiche tecniche delle merci che sostituiscono. Le misure intese a modificare elementi non essenziali
del presente regolamento, integrandolo, che prevedono deroghe al terzo comma
del presente paragrafo, sono adottate secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4. 2. A condizione che sia garantito l'ordinato
svolgimento del regime, in particolare per quanto attiene alla vigilanza
doganale, le autorità doganali autorizzano quanto segue: a) l'uso di merci equivalenti nell'ambito di un regime
speciale diverso dai regimi di transito, ammissione temporanea e custodia
temporanea; b) nel caso del regime di perfezionamento attivo,
l'esportazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima
dell'importazione delle merci che sostituiscono; c) nel caso del regime di perfezionamento passivo,
l'importazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima
dell'esportazione delle merci che sostituiscono. Le misure intese a modificare elementi non essenziali
del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono i casi in cui le
autorità doganali possono autorizzare l'uso di merci equivalenti nell'ambito
dell'ammissione temporanea, sono adottate secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4. 3. L'uso di merci equivalenti non è consentito nei casi
seguenti: a) se unicamente le manipolazioni usuali quali definite
all'articolo 141 sono effettuate in regime di perfezionamento attivo; b) se un divieto di restituzione dei, o di esenzione
dai, dazi all'importazione si applica a merci non originarie utilizzate nella
fabbricazione di prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo,
per i quali è rilasciata o compilata una prova d'origine nel quadro di un
accordo preferenziale tra la Comunità e alcuni paesi o territori non facenti
parte del suo territorio doganale o gruppi di tali paesi o territori; o c) se esso comporta un vantaggio ingiustificato a
livello di dazi all'importazione. Le misure intese a modificare elementi non essenziali
del presente regolamento, integrandolo, che precisano casi aggiuntivi nei
quali le merci equivalenti non possono essere utilizzate, sono adottate
secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo
184, paragrafo 4. 4. Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera b) del
presente articolo e nel caso in cui i prodotti trasformati sarebbero soggetti
a dazi all'esportazione se non fossero esportati nell'ambito del regime di
perfezionamento attivo, il titolare dell'autorizzazione presta una garanzia
per assicurare il pagamento dei dazi qualora le merci non comunitarie non
siano importate entro il periodo di cui all'articolo 169, paragrafo 3. ARTICOLO 143 <Misure di applicazione La Commissione adotta, secondo la procedura di
regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure per il
funzionamento dei regimi contemplati dal presente titolo. CAPO 2 <Transito SEZIONE 1 <Transito esterno e interno ARTICOLO 144 <Transito esterno 1. Nel quadro del regime di transito esterno, merci non
comunitarie possono circolare da un punto a un altro del territorio doganale
della Comunità senza essere soggette: a) ai dazi all'importazione; b) ad altri oneri, come previsto dalle altre
disposizioni pertinenti in vigore; c) alle misure di politica commerciale, nella misura in
cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio
doganale della Comunità. 2. Le misure intese a modificare elementi non
essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono in quali
casi e a quali condizioni le merci comunitarie devono essere vincolate al
transito esterno, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo
di cui all'articolo 184, paragrafo 4. 3. La circolazione di cui al paragrafo 1 avviene
secondo una delle seguenti modalità: a) in base al regime di transito comunitario esterno; b) conformemente alla convenzione TIR, sempre che: i) essa sia iniziata o debba concludersi fuori del
territorio doganale della Comunità; oppure ii) si effettui da un punto a un altro del territorio
doganale della Comunità con attraversamento del territorio di un paese o
territorio non facente parte del territorio doganale della Comunità; c) conformemente alla convenzione ATA/convenzione di
Istanbul, quando vi è un movimento di transito; d) in base al manifesto renano (articolo 9 della
convenzione riveduta per la navigazione sul Reno); e) in base al formulario 302 previsto nel quadro della
convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo
statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951; f) nell'ambito del sistema postale, a norma degli atti
dell'Unione postale universale, quando le merci sono trasportate da parte o
per conto di titolari di diritti e obblighi in conformità a tali atti. 4. Il regime di transito esterno si applica fatto salvo
l'articolo 140. ARTICOLO 145 <Transito interno 1. Nel quadro del regime di transito interno e alle
condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, merci comunitarie possono circolare da
un punto a un altro del territorio doganale della Comunità, attraversando un
territorio non facente parte di quest'ultimo, senza che muti la loro
posizione doganale. 2. La circolazione di cui al paragrafo 1 avviene
secondo una delle seguenti modalità: a) in base al regime di transito comunitario interno,
purché tale possibilità sia prevista da un accordo internazionale; b) conformemente alla convenzione TIR; c) conformemente alla convenzione ATA/convenzione di
Istanbul, quando vi è un movimento di transito; d) in base al manifesto renano (articolo 9 della
convenzione riveduta per la navigazione sul Reno); e) in base al formulario 302 previsto nel quadro della
convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo
statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951; f) nell'ambito del sistema postale, a norma degli atti
dell'Unione postale universale, quando le merci sono trasportate da parte o
per conto di titolari di diritti e obblighi in conformità a tali atti. 3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere da b) a f),
le merci conservano la loro posizione doganale di merci comunitarie solo se
tale posizione è determinata a certe condizioni e nei modi stabiliti dalla
normativa doganale. Le misure intese a modificare elementi non essenziali
del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono a quali condizioni e
in quali modi può essere stabilita la posizione doganale, sono adottate
secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo
184, paragrafo 4. SEZIONE 2 <Transito comunitario ARTICOLO 146 <Obblighi del titolare del regime di
transito comunitario nonché del vettore e del destinatario di merci che
circolano in regime di transito comunitario 1. Il titolare del regime di transito comunitario è
tenuto a: a) presentare le merci intatte e le informazioni
richieste all'ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto e in
conformità alle misure prese dalle autorità doganali per la loro
identificazione; b) rispettare le disposizioni doganali relative al
regime; c) salvo altrimenti disposto dalla normativa doganale,
prestare una garanzia per assicurare il pagamento dell'importo del dazio all'importazione
o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e delle altre
imposte, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore, che
possono essere dovute in relazione alle merci. 2. Gli obblighi del titolare del regime sono soddisfatti
e il regime di transito ha fine quando le merci vincolate a tale regime e le
informazioni richieste sono a disposizione dell'ufficio doganale di
destinazione conformemente alla normativa doganale. 3. Gli spedizionieri o i destinatari di merci che
accettano le merci sapendo che esse circolano in regime di transito
comunitario sono anch'essi tenuti a presentarle intatte all'ufficio doganale
di destinazione nel termine prescritto e in conformità alle misure prese
dalle autorità doganali per la loro identificazione. ARTICOLO 147 <Merci che attraversano il territorio di
un paese non facente parte del territorio doganale della Comunità in regime
di transito comunitario esterno 1. Il regime di transito comunitario esterno si applica
alle merci che attraversano un territorio non facente parte del territorio
doganale della Comunità sempre che sia soddisfatta una delle seguenti
condizioni: a) tale possibilità sia prevista da un accordo
internazionale; b) il trasporto attraverso tale territorio si effettui
in base ad un documento di trasporto unico compilato nel territorio doganale
della Comunità. 2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b),
l'effetto del regime di transito comunitario esterno è sospeso durante la
permanenza delle merci fuori del territorio doganale della Comunità. CAPO 3 <Deposito SEZIONE 1 <Disposizioni comuni ARTICOLO 148 <Campo di applicazione 1. Nel quadro di un regime di deposito, merci non
comunitarie possono essere immagazzinate nel territorio doganale della
Comunità senza essere soggette: a) ai dazi all'importazione; b) ad altri oneri, come previsto dalle altre
disposizioni pertinenti in vigore; c) alle misure di politica commerciale, nella misura in
cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale
della Comunità. 2. Le merci comunitarie possono essere vincolate al
regime di deposito doganale o di zona franca conformemente alla normativa
doganale o alla normativa comunitaria specifica, o al fine di beneficiare di
una decisione che accorda il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione. Le misure intese a modificare elementi non essenziali
del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono i casi in cui le
merci comunitarie possono essere vincolate al regime di deposito doganale o di
zona franca e a quali condizioni, sono adottate secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4. ARTICOLO 149 <Responsabilità del titolare
dell'autorizzazione o del regime 1. Il titolare dell'autorizzazione e il titolare del
regime hanno le seguenti responsabilità: a) di garantire che le merci in regime di custodia
temporanea o di deposito doganale non siano sottratte alla vigilanza
doganale; b) di rispettare gli obblighi risultanti dal
magazzinaggio delle merci che si trovano in regime di custodia temporanea o
di deposito doganale; c) di osservare le condizioni particolari fissate
nell'autorizzazione relativa alla gestione del deposito doganale o delle
strutture di deposito per la custodia temporanea. 2. In deroga al paragrafo 1, quando l'autorizzazione
riguardi un deposito doganale pubblico, essa può prevedere che le
responsabilità di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), incombano
esclusivamente al titolare del regime. 3. Il titolare del regime è responsabile
dell'osservanza degli obblighi risultanti dal vincolo delle merci al regime
di custodia temporanea o di deposito doganale. ARTICOLO 150 <Durata di un regime di deposito 1. La durata di permanenza delle merci in un regime di
deposito non è soggetta ad alcuna limitazione. 2. Tuttavia, le autorità doganali possono stabilire un
termine entro il quale un regime di deposito deve essere appurato in uno dei
casi seguenti: a) se la struttura di deposito è gestita dalle autorità
doganali ed è utilizzabile da qualsiasi persona per la custodia temporanea
delle merci a norma dell'articolo 151; b) in circostanze eccezionali, in particolare quando il
tipo e la natura delle merci possono, nel caso di deposito di lunga durata,
costituire una minaccia per la salute umana, animale o vegetale o per
l'ambiente. 3. Le misure intese a modificare elementi non
essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono i casi di
cui al paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con
controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4. SEZIONE 2 <Custodia temporanea ARTICOLO 151 <Collocamento delle merci in custodia
temporanea 1. Se non diversamente dichiarate per un regime
doganale, le seguenti merci non comunitarie si considerano dichiarate per il
regime di custodia temporanea dal titolare delle stesse al momento della loro
presentazione in dogana: a) merci introdotte nel territorio doganale della
Comunità, salvo se direttamente collocate in una zona franca; b) merci introdotte da una zona franca in un'altra
parte del territorio doganale della Comunità; c) merci per le quali si conclude il regime di transito
esterno. La dichiarazione in dogana si considera presentata e
accettata dalle autorità doganali al momento della presentazione in dogana
delle merci. 2. La dichiarazione sommaria di ingresso, o un
documento di transito che la sostituisce, costituisce la dichiarazione in
dogana per il regime di custodia temporanea. 3. Le autorità doganali possono esigere dal titolare
delle merci la costituzione di una garanzia per assicurare il pagamento
dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente
all'obbligazione doganale o delle altre imposte, come previsto dalle altre
disposizioni pertinenti in vigore, che potrebbero sorgere. 4. Qualora, per un motivo qualsiasi, delle merci non
possano essere vincolate al regime di custodia temporanea o non possano più
esservi mantenute, le autorità doganali adottano senza indugio ogni misura
necessaria per regolarizzare la situazione di tali merci. Gli articoli 125,
126 e 127 si applicano mutatis mutandis. 5. La Commissione può adottare, secondo la procedura di
regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure per
l'applicazione del presente articolo. ARTICOLO 152 <Merci in custodia temporanea 1. Le merci in regime di custodia temporanea sono
collocate soltanto in luoghi autorizzati per la custodia temporanea. 2. Fatto salvo l'articolo 91, paragrafo 2, le merci in
regime di custodia temporanea sono oggetto soltanto di manipolazioni
destinate a garantirne la conservazione nello stato originario, senza
modificarne la presentazione o le caratteristiche tecniche. SEZIONE 3 <Deposito doganale ARTICOLO 153 <Magazzinaggio nei depositi doganali 1. Nel quadro del regime di deposito doganale, le merci
non comunitarie possono essere collocate in locali o altri luoghi autorizzati
per tale regime dalle autorità doganali e soggette alla loro vigilanza, in
seguito denominati "depositi doganali". 2. I depositi doganali possono essere strutture
utilizzabili da qualsiasi persona per il magazzinaggio di merci (deposito
doganale pubblico) oppure strutture destinate al magazzinaggio di merci da
parte del titolare di un'autorizzazione per il deposito doganale (deposito
doganale privato). 3. Le merci vincolate al regime del deposito doganale
possono essere temporaneamente rimosse dal deposito doganale. Tranne che nei
casi di forza maggiore, tale rimozione deve essere preventivamente
autorizzata dalle autorità doganali. ARTICOLO 154 <Merci comunitarie, uso finale e
attività di trasformazione 1. Quando risponda ad un'esigenza economica e sempre
che la vigilanza doganale non venga compromessa, le autorità doganali possono
consentire che in un deposito doganale abbiano luogo: a) il magazzinaggio di merci comunitarie; b) la trasformazione di merci in regime di
perfezionamento attivo o di uso finale, fatte salve le condizioni previste da
tali regimi. 2. Nei casi di cui al paragrafo 1, le merci non si
considerano vincolate al regime di deposito doganale. SEZIONE 4 <Zone franche ARTICOLO 155 <Determinazione delle zone franche 1. Gli Stati membri possono destinare talune parti del
territorio doganale della Comunità a zona franca. Per ogni zona franca, lo Stato membro stabilisce l'area
interessata e i punti di entrata e di uscita. 2. Le zone franche sono intercluse. Il perimetro e i punti di entrata e di uscita delle
zone franche sono sottoposti a vigilanza doganale. 3. Le persone, le merci e i mezzi di trasporto che
entrano in una zona franca o ne escono possono essere sottoposti a controlli
doganali. ARTICOLO 156 <Costruzioni e attività nelle zone
franche 1. La costruzione di qualsiasi immobile in una zona
franca è subordinata all'approvazione preventiva delle autorità doganali. 2. Fatta salva la normativa doganale, in una zona
franca è consentita qualsiasi attività industriale, commerciale o di servizi.
L'esercizio di tali attività è preventivamente notificato alle autorità
doganali. 3. Le autorità doganali possono imporre divieti o
limitazioni per le attività di cui al paragrafo 2, tenuto conto della natura
delle merci in questione o delle esigenze di vigilanza doganale e di
sicurezza. 4. Le autorità doganali possono vietare l'esercizio di
un'attività in una zona franca a persone che non offrano le necessarie
garanzie di rispetto delle disposizioni doganali. ARTICOLO 157 <Presentazione delle merci in dogana e
vincolo al regime 1. Le merci introdotte in una zona franca sono
presentate in dogana e sono soggette alle previste formalità doganali nei
casi seguenti: a) se sono introdotte nella zona franca direttamente
dall'esterno del territorio doganale della Comunità; b) se sono state vincolate ad un regime doganale che si
conclude o viene appurato quando esse vengono vincolate al regime di zona
franca; c) se sono vincolate al regime di zona franca al fine
di beneficiare di una decisione di rimborso o di sgravio dei dazi
all'importazione; d) se una normativa diversa dalla normativa doganale
prevede tali formalità. 2. Le merci introdotte in una zona franca in
circostanze diverse da quelle di cui al paragrafo 1 non devono essere
presentate in dogana. 3. Fatto salvo l'articolo 158, le merci introdotte in
una zona franca si considerano vincolate al regime di zona franca: a) al momento del loro ingresso in una zona franca, a
meno che non siano già state vincolate ad un altro regime doganale; b) al momento della conclusione di una procedura di
transito, a meno che non siano immediatamente vincolate a un regime doganale
successivo. ARTICOLO 158 <Merci comunitarie nelle zone franche 1. Le merci comunitarie possono essere introdotte,
immagazzinate, spostate, utilizzate, trasformate o consumate in una zona
franca. In questi casi le merci non sono considerate vincolate al regime di
zona franca. 2. Su richiesta della persona interessata, le autorità
doganali attestano la posizione doganale di merci comunitarie delle seguenti
merci: a) merci comunitarie introdotte in una zona franca; b) merci comunitarie che sono state oggetto di
operazioni di perfezionamento all'interno di una zona franca; c) merci immesse in libera pratica all'interno di una
zona franca. ARTICOLO 159 <Merci non comunitarie nelle zone
franche 1. Durante la loro permanenza in una zona franca, le
merci non comunitarie possono essere immesse in libera pratica o essere
vincolate al regime di perfezionamento attivo, di ammissione temporanea o di
uso finale, alle condizioni stabilite per tali regimi. In questi casi, le merci non sono considerate vincolate
al regime di zona franca. 2. Fatte salve le disposizioni applicabili alla
consegna o al deposito di approvvigionamenti e nella misura in cui il regime
considerato lo consenta, il paragrafo 1 del presente articolo non osta
all'utilizzazione o al consumo delle merci che, in caso di immissione in
libera pratica o di ammissione temporanea, non sarebbero soggette
all'applicazione dei dazi all'importazione o a misure stabilite dalle
politiche agricole o commerciali comuni. In caso di tale uso o consumo, non è necessaria una
dichiarazione in dogana per il regime di immissione in libera pratica o di
ammissione temporanea. Tale dichiarazione tuttavia è necessaria quando le
suddette merci sono soggette ad un contingente o ad un massimale tariffario. ARTICOLO 160 <Svincolo delle merci dalla zona franca Fatte salve le normative in settori diversi da quello
doganale, le merci situate in una zona franca possono essere esportate o
riesportate dal territorio doganale della Comunità oppure introdotte in
un'altra parte di tale territorio. Gli articoli da 91 a 98 si applicano, mutatis mutandis,
alle merci introdotte in altre parti del territorio doganale della Comunità. ARTICOLO 161 <Posizione doganale Se delle merci vengono fatte uscire da una zona franca
e sono introdotte in un'altra parte del territorio doganale della Comunità, o
vincolate a un regime doganale, esse sono considerate merci non comunitarie a
meno che la loro posizione doganale di merci comunitarie non sia stata
dimostrata dall'attestazione di cui all'articolo 158, paragrafo 2 o da qualsiasi
altro documento in materia, previsto dalla normativa doganale comunitaria. Tuttavia, per l'applicazione dei dazi all'esportazione
e delle licenze di esportazione o delle misure di controllo delle
esportazioni stabilite dalle politiche commerciali o agricole comuni, le
merci sono considerate merci comunitarie, a meno che non sia stato stabilito
che esse non hanno la posizione doganale di merci comunitarie. CAPO 4 <Uso particolare SEZIONE 1 <Ammissione temporanea ARTICOLO 162 <Campo di applicazione 1. Nel quadro del regime dell'ammissione temporanea,
merci non comunitarie destinate alla riesportazione possono essere usate nel
territorio doganale della Comunità in esenzione totale o parziale dai dazi
all'importazione e senza essere soggette: a) ad altri oneri, come previsto dalle altre
disposizioni pertinenti in vigore; b) alle misure di politica commerciale, nella misura in
cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio
doganale della Comunità. 2. Il regime di ammissione temporanea può essere
utilizzato unicamente a condizione che siano soddisfatte le seguenti
condizioni: a) le merci non siano destinate a subire modifiche, ad
eccezione del loro deprezzamento normale dovuto all'uso che ne è fatto; b) sia possibile garantire l'identificazione delle
merci vincolate al regime, salvo quando, tenuto conto della natura delle
merci o dell'uso previsto, l'assenza di misure di identificazione non può dar
adito ad un'utilizzazione abusiva del regime oppure, nel caso di cui all'articolo
142, quando è possibile verificare se sono soddisfatte le condizioni previste
per le merci equivalenti; c) il titolare del regime sia stabilito al di fuori del
territorio doganale della Comunità, salvo altrimenti disposto dalla normativa
doganale; d) siano soddisfatti i requisiti relativi all'esenzione
totale o parziale dai dazi stabiliti nella normativa doganale comunitaria. ARTICOLO 163 <Periodo in cui le merci possono
rimanere nel regime di ammissione temporanea 1. Le autorità doganali stabiliscono il periodo entro
il quale le merci vincolate al regime di ammissione temporanea devono essere
riesportate o vincolate ad un successivo regime doganale. Tale periodo deve
essere sufficientemente lungo perché possa essere raggiunto l'obiettivo
dell'uso autorizzato. 2. Il periodo massimo per il quale le merci possono
rimanere vincolate al regime di ammissione temporanea per la stessa finalità
e sotto la responsabilità dello stesso titolare dell'autorizzazione è di
ventiquattro mesi, anche se il regime è stato appurato vincolando le merci ad
un altro regime speciale e queste sono state poi nuovamente vincolate al
regime di ammissione temporanea. 3. Quando, in circostanze eccezionali, l'uso
autorizzato non può essere completato entro i periodi di cui ai paragrafi 1 e
2, le autorità doganali possono, su richiesta debitamente giustificata del
titolare dell'autorizzazione, prolungare tali periodi per un lasso di tempo
ragionevole. ARTICOLO 164 <Situazioni coperte dall'ammissione
temporanea Le misure intese a modificare elementi non essenziali
del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono in quali casi e a
quali condizioni si può fare ricorso al regime di ammissione temporanea e si
può concedere un esonero totale o parziale dai dazi all'importazione, sono
adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui
all'articolo 184, paragrafo 4. Nell'adozione di tali misure si tiene conto degli
accordi internazionali e della natura e dell'uso delle merci. ARTICOLO 165 <Importo del dazio all'importazione in
caso di ammissione temporanea con esenzione parziale dai dazi
all'importazione 1. L'importo dei dazi all'importazione per le merci
vincolate al regime di ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi
all'importazione è pari al 3 % dell'importo del dazio all'importazione che
sarebbe stato dovuto per tali merci se esse fossero state immesse in libera
pratica nella data in cui sono state vincolate al regime dell'ammissione
temporanea. Tale importo è dovuto per ogni mese o frazione di mese
per cui le merci sono rimaste vincolate al regime dell'ammissione temporanea
in esenzione parziale dal dazio all'importazione. 2. L'importo del dazio all'importazione non deve essere
superiore a quello che sarebbe stato dovuto se le merci in questione fossero
state immesse in libera pratica nella data in cui sono state vincolate al
regime di ammissione temporanea. SEZIONE 2 <Uso finale ARTICOLO 166 <Regime di uso finale 1. Nel quadro del regime di uso finale, le merci
possono essere immesse in libera pratica in esenzione da dazio o a dazio
ridotto a causa del loro uso specifico. Esse restano soggette a vigilanza
doganale. 2. La vigilanza doganale nell'ambito del regime
dell'uso finale cessa nei seguenti casi: a) quando le merci sono state utilizzate ai fini
stabiliti per l'applicazione dell'esenzione dai dazi o del dazio ridotto; b) quando le merci sono esportate, distrutte o
abbandonate allo Stato; c) quando le merci sono state utilizzate a fini diversi
da quelli stabiliti per l'applicazione dell'esenzione dai dazi o del dazio
ridotto e sono stati pagati i dazi all'importazione applicabili. 3. Allorché è richiesto un tasso di rendimento,
l'articolo 167 si applica, mutatis mutandis, al regime di uso finale. CAPO 5 CAPO 5
<Perfezionamento SEZIONE 1 <Disposizioni generali ARTICOLO 167 <Tasso di rendimento Salvo nel caso in cui un tasso di rendimento sia stato
specificato nella normativa comunitaria relativa a settori specifici, le
autorità doganali stabiliscono il tasso di rendimento o il tasso medio di
rendimento dell'operazione di perfezionamento o, se del caso, le modalità di
determinazione di tale tasso. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||